Recidiva nel biennio per guida senza patente richiede accertamento definitivo (Cass. pen. Sez. VII n. 7206 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio che, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, esclude il fatto dall’area della depenalizzazione, non si integra con la mera contestazione del precedente illecito amministrativo. È necessario che questo sia stato accertato in via definitiva dall’autorità amministrativa, poiché finché la violazione resta suscettibile di annullamento non può fondare la sussistenza del reato. L’accertata abitualità della condotta preclude la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., potendo il giudice valutare, a tal fine, anche gli illeciti in precedenza ritenuti non punibili. Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio è ammesso solo quando la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 09.02.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 13.04.2022 per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, con la contestata recidiva nel biennio. Il ricorrente ha impugnato la decisione lamentando violazione di legge in ordine al riconoscimento dell’ipotesi aggravata e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La questione centrale attiene alla nozione di recidiva rilevante nel “nuovo” reato di guida senza patente: se basti la contestazione del precedente illecito depenalizzato o se occorra un accertamento definitivo dello stesso.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla giurisprudenza consolidata della Corte in materia. Per integrare la recidiva nel biennio che esclude il fatto dalla sfera della depenalizzazione non è sufficiente la mera contestazione dell’illecito depenalizzato: è necessario che esso sia stato definitivamente accertato.
Il collegio richiama sul punto Sez. VI n. 27398 del 06.04.2018 e Sez. IV n. 6163 del 24.10.2017, dep. 2018, oltre a Sez. IV n. 22162 del 03.05.2022. Da tali arresti si ricava che il “nuovo” reato contempla una nozione di recidiva che valorizza episodi di guida senza patente non più penalmente rilevanti, purché accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa. Fino a quando la precedente violazione amministrativa è suscettibile di annullamento, non se ne può tenere conto.
La Corte ha verificato la correttezza di tale applicazione nel caso concreto: dal certificato penale in atti risultava una sentenza definitiva di condanna per analogo reato, accertato in data 14 aprile 2019, e un decreto di archiviazione per condotta analoga, emesso ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
L’accertata abitualità della condotta impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità e dei benefici invocati. Il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato: il giudice può considerare non solo le condanne irrevocabili e gli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen., secondo Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il sindacato di legittimità opera solo in presenza di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nella specie la pena risulta correttamente giustificata e la richiesta di revoca della confisca del mezzo non è supportata da alcun elemento attestante l’appartenenza dello stesso a un terzo estraneo.
Nota della Redazione
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