Illegittima la rilettura del merito in Cassazione dopo la doppia conforme (Cass. pen. Sez. 2 n. 16343 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze processuali da contrapporre a quella compiuta dal giudice di merito, attraverso una lettura alternativa dei dati probatori o una diversa ricostruzione storica dei fatti. Le censure che criticano la persuasività o l’adeguatezza della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, sono inammissibili. In presenza di una doppia conforme, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, formando un unico complesso corpo argomentativo, sicché non è censurabile il silenzio su una specifica deduzione difensiva quando questa risulti logicamente incompatibile con la decisione adottata. È legittimo l’utilizzo della tecnica redazionale del copia e incolla da parte del giudice di appello, quando sia accompagnato dall’analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni del convincimento. Il motivo che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento probatorio deve illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione sull’esito del giudizio (prova di resistenza).
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato la ricorrente per i reati di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, ossia truffa aggravata (artt. 110, 81, 640-bis cod. pen.) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt. 81, 110, 603-bis, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen.). Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse della condannata, si articolava in plurimi motivi, con i quali si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto diversi profili, tra cui l’omessa valutazione della documentazione difensiva, la contestazione del concorso omissivo nel reato commissivo, la mancata considerazione delle argomentazioni sulla particolare tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione Penale ha preliminarmente richiamato il costante principio per cui è precluso al giudice di legittimità operare una nuova valutazione delle risultanze acquisite, contrapponendo alla ricostruzione del giudice di merito una propria lettura dei dati processuali. Ha quindi evidenziato la natura inammissibile delle doglianze che, come quelle proposte, criticano la persuasività della motivazione o sollecitano una differente comparazione del significato probatorio delle prove. La Corte ha poi valorizzato la presenza della doppia conforme, ricordando che la motivazione della sentenza d’appello, quando concorda con quella di primo grado, forma con essa un unico corpo argomentativo, rendendo non censurabile la mancata confutazione espressa di ogni deduzione difensiva.
Quanto ai primi tre motivi, la Corte li ha ritenuti totalmente reiterativi dei motivi d’appello e volti a introdurre una non consentita lettura alternativa del merito. Ha specificato che la Corte territoriale, con motivazione logica e argomentata, aveva ricostruito la pluralità di elementi a carico della ricorrente, ivi incluse le captazioni ambientali e la documentazione acquisita, disattendendo compiutamente le tesi difensive sul ruolo marginale svolto. Ha inoltre ribadito la legittimità della tecnica del copia e incolla quando, come nel caso di specie, sia accompagnata da un effettivo vaglio degli elementi posti a fondamento della decisione e non integri un’omessa o apparente motivazione.
Il quarto motivo, riguardante l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di due testimoni per la mancata nomina di un interprete, è stato giudicato generico e manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non aveva articolato la necessaria prova di resistenza, ossia non aveva dimostrato che l’eventuale espunzione di tali prove avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio, sussistendo plurimi altri elementi indipendenti a sostegno della responsabilità. Il quinto e il settimo-ottavo motivo sono stati ritenuti parimenti non consentiti, in quanto reiterativi e privi di confronto con la motivazione della Corte di appello, che aveva adeguatamente risposto sulle questioni relative al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale.
Quanto al sesto motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. Pur riconoscendo un riferimento non centrato al limite edittale, ha rilevato come la ricostruzione della condotta, caratterizzata da motivi abietti e posta in essere in danno di soggetti in condizione di soggezione, escludesse in radice la possibilità di ricondurre il fatto all’alveo della particolare tenuità. Ha richiamato, sul punto, il principio delle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), secondo cui il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Il ricorso è stato, infine, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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