Decommercializzazione delle associazioni sportive senza presupposti soggettivi e oggettivi (Cass. pen. Sez. 3 n. 16649 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di associazioni sportive dilettantistiche, il regime di c.d. decommercializzazione dei proventi di cui all’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986, e, ai fini IVA, all’art. 4 del d.P.R. n. 633/1972, postula la sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi dell’ente e la riconducibilità delle attività svolte alla diretta attuazione degli scopi istituzionali. Le prestazioni devono essere rivolte a soggetti stabilmente e formalmente inseriti nel circuito sportivo di riferimento, quali soci, associati o tesserati alle federazioni o agli enti di promozione sportiva, restando escluse quelle rese a meri avventori o clienti occasionali. Il regime agevolato forfetario della legge n. 398/1991, invece, presuppone l’esercizio di apposita opzione e non opera sulla qualificazione delle attività, ma solo sulla regolamentazione fiscale di attività già commerciali. Per la sussistenza del dolo specifico di evasione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, la sola omissione dichiarativa non è sufficiente, occorrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, desumibili anche dal rilevante superamento della soglia di punibilità, dalle competenze professionali dell’agente e dal persistente mancato pagamento.

Il Fatto

Con sentenza del 14/12/2020, il Tribunale di Forlì condannava l’imputato, quale amministratore unico e rappresentante legale di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2016, finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per un’imposta evasa di rilevante ammontare. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 09/02/2024, rigettava l’appello confermando integralmente la decisione di primo grado.

Avverso tale provvedimento, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 148 del TUIR e alla legge n. 398/1991, nonché vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione dell’elenco dei tesserati e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, distinguendo tra il regime di decommercializzazione, che esclude la natura commerciale di alcune attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e il regime forfetario della legge n. 398/1991, che richiede un’apposita opzione e presuppone, diversamente, la natura commerciale dell’attività. Ha quindi confermato che le prestazioni decommercializzate possono essere rese anche a soggetti non soci ma stabilmente inseriti nel circuito sportivo, come i tesserati a federazioni o enti di promozione sportiva.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che la Corte territoriale, sebbene in un passaggio motivazionale isolato avesse fatto riferimento alle attività svolte nei confronti dei soci, aveva in realtà considerato anche quelle rese ai tesserati, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali di legittimità. La decisione impugnata risultava quindi immune da vizi logici nell’escludere l’applicabilità del regime di favore in difetto dei suoi presupposti.

Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato. La natura commerciale dell’attività è stata desunta dai giudici di merito non già dal solo profilo soggettivo dei destinatari, ma da una valutazione complessiva di molteplici indici fattuali: lo svolgimento di attività di fitness individuale e di gruppo, l’assenza di attività didattiche o agonistiche riconducibili agli scopi statutari, le modalità promozionali tipiche delle palestre commerciali e l’impersonalità delle prestazioni. In tale contesto, la mancata considerazione dell’elenco dei tesserati non rivestiva carattere decisivo.

Infine, la Corte ha affrontato la questione del dolo specifico di evasione, richiamando il principio per cui la prova può essere legittimamente desunta in via indiziaria ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, il dolo è stato correttamente desunto dalle pregresse esperienze professionali dell’imputato nella gestione di attività commerciali analoghe, indice delle competenze fiscali acquisite, e dal ricorso a un professionista per la tenuta della contabilità, circostanza che escludeva un errore scusabile e dimostrava la piena consapevolezza dell’obbligo dichiarativo violato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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