Rivalutazione di pericolosità e sospensione della misura: il rinnovo va verificato (Cass. pen. Sez. I n. 7227 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione personali, la rivalutazione della pericolosità sociale al momento dell’esecuzione della misura, dopo la cessazione dello stato di detenzione che ne aveva comportato la sospensione, costituisce condizione di efficacia della misura stessa, con la conseguenza che in sua assenza non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. La verifica d’ufficio della persistenza della pericolosità era imposta, già prima dell’introduzione dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 a opera della legge n. 161 del 2017, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che non prevedeva alcun limite temporale minimo di sospensione. La mancanza di tale passaggio logico nella motivazione integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il prevenuto, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, non veniva rintracciato presso l’abitazione nell’orario serale indicato nelle prescrizioni. Da qui l’imputazione per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Tribunale lo aveva condannato e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione dolendosi della mancata rivalutazione della pericolosità dopo la cessazione della detenzione che aveva sospeso la misura.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso, ma per ragioni parzialmente diverse da quelle dedotte. Il prevenuto era stato risottoposto alla misura l’11 febbraio 2014: a quella data non era applicabile ratione temporis l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto solo dalla legge n. 161 del 2017.
Ne segue che non incide sulla decisione neppure la pronuncia di illegittimità costituzionale che ha caducato, nel comma 2-ter, le parole relative al protrarsi della detenzione per almeno due anni. Quella disciplina, semplicemente, non era ancora in vigore.
Il sistema vigente all’epoca era però già stato interpolato dalla Corte costituzionale n. 291 del 2013, che aveva dichiarato illegittima la previsione nella parte in cui non imponeva all’organo che aveva adottato il provvedimento di valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale al momento dell’esecuzione della misura sospesa per detenzione.
In quel sistema non esisteva alcun limite temporale minimo di sospensione. Il termine dei due anni è stato introdotto solo in seguito dalla legge n. 161 del 2017. Dunque all’11 febbraio 2014 il giudice avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione pur essendo la misura rimasta sospesa per un periodo inferiore al biennio.
Poiché le sentenze di merito non menzionano alcun provvedimento di rivalutazione della pericolosità, la motivazione risulta mancante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il passaggio è condizione di efficacia della misura e, senza di esso, non sussiste il reato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 51407 del 21 giugno 2018. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Nota della Redazione
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