Guida senza patente, recidiva nel biennio provata con gli elementi allegati (Cass. pen. Sez. VII n. 7226 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio e dell’esclusione della depenalizzazione, è sufficiente l’allegazione di elementi positivi che ne comprovino la sussistenza; tali elementi, non contraddetti da prove contrarie fornite dalla difesa, integrano la dimostrazione del requisito richiesto dall’art. 116, comma 15, cod. strada. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione dell’appello quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno aveva confermato la condanna del ricorrente alla pena di due mesi di arresto e 2.300,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d. Lgs. n. 285 del 1992, fatto accertato il 25.05.2022.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e insufficienza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva nel biennio; con il secondo, motivazione inesistente sul trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta di riduzione al minimo della pena detentiva e di conversione in sanzione pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte di appello aveva correttamente accertato la recidiva nel biennio sulla base dei verbali di contestazione risalenti al 7 marzo 2021 e al 14 maggio 2022, acquisiti al fascicolo unitamente al verbale del 25.05.2022.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante di legittimità, secondo cui, in tema di guida senza patente, per ritenere provata la recidiva nel biennio e quindi escludere la depenalizzazione è sufficiente allegare elementi positivi in tal senso, che, unitamente alla mancanza di prove contrarie della difesa, conducono alla dimostrazione del requisito (Sez. VII, ord. n. 30502 del 10.07.2024, Rv. 286879).

Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva confermato la pena inflitta dal primo giudice, escludendo la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e richiamando i numerosi precedenti penali dell’imputato, analiticamente elencati.

La Corte di legittimità ha ricordato i principi costantemente affermati (Sez. IV n. 5396 del 15.11.2022, Rv. 284096; Sez. V n. 6746 del 13.12.2018, Rv. 275500), secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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