Porto d’arma fuori abitazione escluso il locale commerciale come pertinenza (Cass. pen. Sez. I n. 7228 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il locale commerciale adibito a rivendita e a servizio del pubblico non costituisce pertinenza dell’abitazione ai fini della fattispecie di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975, perché il rapporto pertinenziale presuppone la destinazione oggettiva del bene accessorio a servizio di quello principale e non il contrario. Il relativo accertamento è giudizio di fatto del merito, insindacabile in cassazione se sorretto da congrua motivazione. Nei reati contravvenzionali la buona fede scusa solo in presenza di un fattore positivo esterno riconducibile a un comportamento dell’autorità amministrativa. Le cause di non punibilità e la sospensione condizionale rispondono a giudizi eterogenei, l’una ex post sul fatto, l’altra prognostica ex ante.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, in rito immediato derivante da opposizione a decreto penale, per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione un machete, rinvenuto dietro la cassa del locale commerciale in cui gestisce una rivendita di tabacchi.
La Corte d’appello ha concesso la sospensione condizionale della pena e confermato nel resto la condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi, tra cui la qualificazione del locale come pertinenza dell’abitazione, il difetto dell’elemento soggettivo, la mancata valutazione d’ufficio della particolare tenuità del fatto e la maturazione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che pongono la questione se il locale destinato a vendita di carburanti e tabacchi sia una pertinenza dell’abitazione. Entrambe le sentenze di merito hanno escluso il rapporto pertinenziale per la pacifica destinazione commerciale dell’immobile.
Il ricorrente sostiene che il nesso di appartenenza possa sussistere anche tra immobili funzionalmente autonomi, desumendolo dall’assenza di un bagno nel locale, che lo costringeva a servirsi dell’abitazione. L’argomento è infondato: per essere pertinenza, il locale deve essere posto a servizio dell’abitazione, mentre nel ragionamento del ricorso sarebbe l’abitazione a servire il locale commerciale.
La distanza ridotta tra i due immobili non basta a integrare il vincolo. Richiamando Sez. II n. 20911 del 21/07/2021, la Corte ribadisce che l’accertamento presuppone un elemento oggettivo, dato dalla destinazione del bene accessorio a rapporto funzionale con quello principale, e un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di destinazione della res al servizio del bene principale. Si tratta di giudizio di fatto non sindacabile in legittimità.
L’irrilevanza della destinazione alla vendita del machete esclude il terzo argomento. Sul versante soggettivo, nei reati contravvenzionali la buona fede assume rilievo solo in presenza di un fattore positivo esterno riconducibile all’autorità amministrativa, idoneo a determinare uno scusabile convincimento di liceità, come chiarito da Sez. I n. 47712 del 15/07/2015. Il richiamo alla licenza commerciale è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stata la tabella merceologica né allegata né trascritta integralmente, secondo l’indirizzo consolidato richiamato dalla Corte.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, il motivo è infondato: il giudizio ex post sull’offesa concreta è radicalmente diverso dalla prognosi di non recidivanza che sorregge la sospensione condizionale ex art. 164 cod. pen., sicché la concessione del beneficio non fonda l’applicabilità d’ufficio dell’istituto. La prescrizione è manifestamente esclusa: il fatto è del 16 luglio 2021 e il reato di porto d’arma permane finché dura il porto, come affermato da Sez. I n. 4896 del 16/11/2017.
Nota della Redazione
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