Imputabilità e dubbi sulla salute mentale: obbligo di approfondimento istruttorio (Cass. pen. Sez. I n. 22148 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di dubbi sulle condizioni di salute mentale dell’imputato, rilevanti ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. e dell’art. 70 cod. proc. pen., il giudice non può fondare il giudizio di imputabilità sulla sola mancata collaborazione dell’imputato all’accertamento peritale. Il potere di accertamento sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto e sulla capacità di stare in giudizio è esercitabile d’ufficio ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., oppure su sollecitazione delle parti. La motivazione che si limiti a valorizzare la mancata prova dell’incapacità, quale conseguenza del rifiuto di sottoporsi a colloquio con il perito, è affetta da manifesta illogicità. Ai fini del giudizio sulla capacità di intendere e di volere possono avere rilevanza anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, se riferibili a epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 22 maggio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata l’11 gennaio 2024, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 703, 56-582, 612-339, 337 cod. pen. e all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi il 15 giugno 2019.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura il ragionamento dei giudici di merito, che hanno ritenuto accertata l’imputabilità sulla sola base della mancata presentazione dell’imputato, per due volte, alla visita psichiatrica con il perito nominato dal giudice. Si rappresenta, per contro, l’esistenza di indizi della condizione di infermità: una certificazione del Centro di salute mentale del 19 febbraio 2018, una precedente dichiarazione di non imputabilità in separato giudizio per fatti del 2012 giudicati nel 2014 e le dichiarazioni di due testimoni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che l’accertamento della capacità di intendere e di volere è questione di fatto, il cui esame compete al giudice di merito, richiamando in proposito i propri precedenti (Sez. I n. 11897 del 2018, Sez. I n. 32373 del 2014 e Sez. I n. 42996 del 2008). Tale valutazione si sottrae però al sindacato di legittimità solo quando risulti esaurientemente motivata.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno valorizzato nel senso dell’imputabilità unicamente la mancata prova dell’incapacità, fatta discendere dalla mancata collaborazione dell’imputato con il perito. La Corte ritiene che una motivazione di questo tipo non sia conforme al principio per cui, quando emergano dubbi sulle condizioni di salute mentale, il potere di accertamento è esercitabile in via autonoma ed ex officio dal giudice, oppure su sollecitazione delle parti, secondo il richiamo a Sez. V n. 6524 del 2025.
I dubbi che imponevano l’approfondimento istruttorio, anche di tipo meramente documentale, derivavano dalle risultanze di altro accertamento peritale compiuto in un diverso procedimento, nel quale il ricorrente era risultato non imputabile. La Corte precisa che l’imputabilità va valutata in relazione al fatto concreto e al tempo della sua commissione, non essendo vincolante l’accertamento svolto in un diverso procedimento (Sez. II n. 13778 del 2019). Tuttavia, gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi possono assumere rilevanza nel giudizio complessivo se riferibili a epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei, come affermato da Sez. VI n. 27747 del 2020.
La sentenza impugnata non resiste dunque alle censure e viene annullata con rinvio per nuovo giudizio davanti alla Corte di appello di Perugia, individuata in applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art. 175 disp. att. cod. proc. pen., tenuto conto della distanza tra i capoluoghi di distretto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 88 c.p. – Vizio totale di mente
- Art. 89 c.p. – Vizio parziale di mente
- Art. 703 c.p. – Accensioni ed esplosioni pericolose
- Art. 70 c.p.p. – Accertamenti sulla capacità dell'imputato
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio