Rapina aggravata: la violenza sulla persona qualifica il fatto (Cass. pen. Sez. II n. 7320 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualificazione del fatto come rapina, rileva che la violenza sia esercitata sulla persona offesa e non sulla cosa, non essendo necessaria la produzione di lesioni. Integra quindi il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., e non il furto con strappo, la condotta in cui lo strappo del denaro dalle mani della vittima sia accompagnato da una colluttazione, poiché l’oggetto della violenza è la persona e non la res. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, contesti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, proponendo un’alternativa chiave di lettura riservata al giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Cagliari aveva condannato l’imputata alla pena di tre anni, oltre alla pena pecuniaria, per il reato di rapina aggravata dall’età della persona offesa, ultrasessantacinquenne, e dalla commissione del reato nell’abitazione della vittima (art. 628, terzo comma, n. 3-bis e 3-quinquies, cod. pen.).
Avverso la pronuncia di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale sul punto dell’affermazione di responsabilità. Secondo la tesi difensiva, si sarebbe trattato non di rapina ma di furto con strappo ex art. 624-bis cod. pen., poiché la sequenza temporale avrebbe visto l’iniziale strappo del denaro dalle mani della persona offesa e l’inizio della fuga, seguiti dalla colluttazione per strappare le chiavi e assicurarsi l’uscita, circostanza quest’ultima non menzionata nel capo di imputazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo è ritenuto infondato. La Corte osserva anzitutto che la censura si limita a riproporre, senza argomenti nuovi, quanto già sostenuto in appello ai fini della ricostruzione del fatto e dell’applicazione della legge penale. Si è in presenza di una doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione dei medesimi criteri di valutazione delle prove (richiamate Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013 e Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019).
La Corte distingue tra la contestazione della riconducibilità del fatto — come ricostruito dai giudici di merito — nella fattispecie astratta, che integra un profilo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e la diversa deduzione dell’idoneità delle emergenze istruttorie a consentire quella ricostruzione, operazione riservata al giudice di merito. Nel caso concreto il ricorrente contesta l’approdo decisionale dei giudici, proponendo una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio, nel tentativo di ottenere un terzo giudizio sul fatto.
La tecnica redazionale, con promiscua e cumulativa enunciazione di tutti i vizi motivazionali, è di per sé indice di genericità del motivo, segno della natura di merito della doglianza. Parimenti esplicito nel senso della proposizione di un motivo non deducibile in cassazione è l’evocata errata applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., a fronte della costante affermazione della Corte per cui non è deducibile la violazione di tale articolo per censurare l’erronea valutazione degli elementi di prova (richiamate Sez. Un. n. 29541 del 16/07/2020).
Nel merito, la Corte conferma la qualificazione. Il nucleo violento dell’azione è individuato nello strappo del denaro dalle mani dell’anziana, cui è seguita la breve colluttazione: tale atto qualifica il fatto come rapina perché la persona offesa, e non la res, fu l’oggetto della violenza. Il quantum di violenza, pur limitato, è sufficiente, poiché le banconote, invece di passare di mano, caddero in terra. A corroborare la conclusione soccorre il rinvenimento sul pavimento dell’appartamento di una cartellina e di altri oggetti caduti nel corso della colluttazione. Irrilevante è poi la deduzione che la violenza successiva, per strappare le chiavi, non sia menzionata nell’imputazione, poiché la violenza sufficiente a integrare la rapina si era già manifestata con lo strappo delle banconote. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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