Rinuncia al ricorso inefficace senza procura speciale (Cass. pen. Sez. 7 n. 4785 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inefficace la rinuncia al ricorso sottoscritta da un difensore che non sia provvisto di apposita procura speciale al riguardo. Il ricorso deve quindi essere esaminato nel merito. È, peraltro, inammissibile il ricorso che solleciti una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, poiché alla Corte di cassazione è precluso sia sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella compiuta nei precedenti gradi, sia saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato dalla Corte di Appello di Bologna per il reato di rapina impropria, proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto come furto anziché come rapina impropria e, di conseguenza, la mancata rimodulazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio.
Nelle more del giudizio, un difensore sottoscriveva una rinuncia al ricorso, che la Corte non ha tuttavia ritenuto efficace.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la questione della rinuncia al ricorso, ritendola inefficace. Il difensore che l’aveva sottoscritta, infatti, non era provvisto della relativa procura speciale, requisito indispensabile ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen. La procura alle liti, rilasciata in data antecedente, non comprendeva infatti il potere di rinunciare al ricorso, sicché l’atto non poteva produrre alcun effetto.
Nel merito, la Corte ha rilevato come i motivi di ricorso fossero, in sostanza, una mera sollecitazione a una diversa valutazione dei fatti e delle prove. Il ricorrente, infatti, non deduceva un vizio di motivazione ma contrapponeva alla ricostruzione del giudice di merito una propria e diversa lettura delle risultanze processuali.
Richiamando il principio per cui è preclusa alla Corte di legittimità non solo la sovrapposizione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito ma anche la verifica della tenuta logica della decisione tramite il confronto con modelli argomentativi esterni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Corte ha infine precisato che il giudice di appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, sia in relazione alla configurabilità della rapina impropria (conseguente allo spintonamento di un addetto al punto vendita per allontanarsi), sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Detto trattamento era stato, peraltro, determinato in senso favorevole all’imputato, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, oltre all’esclusione della recidiva.
A fronte di tale esito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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