Inammissibili i ricorsi riproduttivi di censure già vagliate in merito (Cass. pen. Sez. VII n. 26965 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, senza muovere specifica critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In tal caso i motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. Le valutazioni del giudice di merito, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. L’inammissibilità per violazione dell’art. 591, lett. c), in relazione all’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. consegue alla mera contrapposizione della tesi difensiva già respinta in entrambi i gradi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2025, aveva confermato nel resto la decisione del Tribunale di Macerata del 29 aprile 2024, rideterminando il trattamento sanzionatorio per uno solo degli imputati. Entrambi erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., commesso il 19 luglio 2020.

Avverso la sentenza di appello i difensori hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo imputato ha dedotto vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo di aver solo digitato i codici delle carte di credito su richiesta dell’altro, ignorandone la provenienza illecita. Il secondo ha lamentato violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e all’art. 99 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i due ricorsi, rilevando che entrambi risultano riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. I motivi non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e devono quindi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti.

Quanto al ricorso del primo imputato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e per violazione dell’art. 591, lett. c), in relazione all’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. Le censure si limitano infatti a contrapporre al giudizio della Corte la propria tesi difensiva, già valutata senza successo in entrambi i gradi di giudizio.

Le valutazioni del giudice di merito, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. Il percorso argomentativo della Corte territoriale regge dunque al vaglio di legittimità.

Sul secondo ricorso, la Corte ha rilevato che il giudice di appello ha illustrato con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia le ragioni del diniego dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando la gravità del danno patrimoniale e il numero delle transazioni, elementi che escludono l’occasionalità della condotta. Né rilevano le condizioni per l’aggravante di cui all’art. 99 cod. pen., avendo la Corte territoriale illustrato gli elementi da cui desumere la pericolosità sociale dell’imputato.

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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