Nessuna nullità se il giudice omette l’avviso sulle pene sostitutive (Cass. pen. Sez. VII n. 29285 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo. Ne consegue che l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza, presupponendo tale omissione un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. La richiesta di sostituzione della pena, se priva dell’indicazione delle ragioni per le quali garantirebbe un più efficace reinserimento sociale, è generica.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna emessa dal GIP del Tribunale di Padova per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa contesta l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità riconosciuta, in assenza di adeguata dimostrazione dell’elemento soggettivo.
Con un secondo e terzo motivo si censura, rispettivamente, il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e l’omesso avviso, da parte del primo giudice, della possibilità di avanzare richiesta di sanzioni sostitutive, con il conseguente mancato accoglimento della richiesta in appello. La parte civile ha depositato memoria e nota spesa, senza però contrastare specificamente i motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva che i primi due motivi non colgono alcun reale vizio: il provvedimento impugnato contiene una motivazione esaustiva e logica, aderente alle prove assunte. In particolare, risulta dimostrata la consapevolezza e la volontà del ricorrente, nella sua veste di amministratore formale, in ordine alle omissioni contabili imputabili all’amministratore di diritto, circostanza ricavata dal comportamento complessivamente tenuto prima e dopo il fallimento.
Parimenti giustificata è la prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato, che ha fondato il diniego del beneficio della sospensione condizionale. La Corte non ravvisa alcuna contraddittorietà nel percorso argomentativo del giudice di merito.
Sul terzo motivo, relativo agli obblighi informativi in materia di pene sostitutive, la Corte richiama il proprio orientamento pacifico: il giudice non deve proporre in ogni caso l’applicazione di una pena sostitutiva, poiché dispone di un potere discrezionale. L’omessa formulazione dell’avviso ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non determina dunque la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti.
La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 2090 del 2023 e Sez. 2, n. 43848 del 2023, rilevando che l’orientamento non è contraddetto dal precedente invocato dal ricorrente (Sez. 2, n. 2341 del 2023), nel quale non è affrontato lo specifico tema dell’asserita indispensabilità dell’avviso. Quanto al mancato accoglimento in appello, la richiesta è generica, non spiegando perché la sostituzione avrebbe garantito un reinserimento sociale più efficace.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.