Concorso dell’extraneus nella bancarotta patrimoniale e consapevolezza della contabilità falsa (Cass. pen. Sez. V n. 7396 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso dell’extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la consapevolezza della fraudolenta tenuta delle scritture contabili della società fallita integra un elemento logicamente idoneo a fondare la conoscenza, da parte del concorrente, della natura distrattiva delle erogazioni di denaro operate in suo favore. È irrilevante che l’extraneus non abbia concorso materialmente alla falsificazione, poiché ciò che viene valorizzato è la sua conoscenza del carattere fraudolento della contabilità. La complessiva valutazione del compendio probatorio, e non l’esame atomistico dei singoli indizi, sostiene il giudizio di responsabilità concorsuale. Il danno risarcibile, ai fini civili, coincide con il valore delle risorse attive distratte.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 14.02.2024, ha confermato — previa esclusione della contestata recidiva — la condanna del ricorrente per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alle somme distratte in suo favore e in favore di una società a lui riconducibile, in danno della società poi dichiarata fallita nel maggio 2014.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, deducendo l’erronea applicazione delle norme penali e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso dell’extraneus nel reato proprio, al diniego delle attenuanti generiche e alle statuizioni civili e accessorie.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha rigettato il ricorso, affrontando in primo luogo i primi due motivi, relativi alla sussistenza del concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il Collegio ha ritenuto non condivisibile l’obiezione difensiva secondo cui la sentenza d’appello avrebbe incongruamente motivato la presenza degli elementi del concorso. La consapevolezza della falsità delle scritture contabili, unitamente al ruolo di dipendente e di segretario delle assemblee in cui le distrazioni in favore del ricorrente erano state autorizzate, costituisce infatti un elemento logicamente apprezzato dai giudici di merito per affermare la conoscenza, da parte dell’imputato, della natura distrattiva delle erogazioni di denaro effettuate dalla fallita in suo favore, personalmente o come amministratore della società beneficiaria.

La Corte ha precisato che la falsificazione delle scritture contabili era strumento necessario per consentire la distrazione delle somme, rimanendo irrilevante che il ricorrente non vi abbia concorso: ciò che viene valorizzato è il fatto che egli fosse a conoscenza della fraudolenta tenuta della contabilità. L’intraneità dell’imputato alla fallita, nelle diverse vesti e ruoli, è stata poi correttamente ritenuta ulteriormente sintomatica della consapevolezza sia della situazione aziendale sia del disegno distrattivo.

Decisiva, per la Sezione, è stata l’inconsistenza delle censure difensive, formulate secondo un approccio atomistico: il ricorrente ha contestato i singoli elementi del ragionamento probatorio, ma non la valutazione complessiva degli stessi compiuta dai giudici del merito, alla luce dell’accreditamento delle risorse distratte non solo nei confronti della società formalmente amministrata, ma anche dello stesso ricorrente personalmente. Tale circostanza è stata logicamente ritenuta idonea a catalizzare in senso univoco il significato del compendio probatorio.

Il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile: a fronte di adeguata motivazione della Corte territoriale, le censure del ricorrente si sono rivelate mere contestazioni di fatto, tese a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito. Analogamente inammissibile è stato ritenuto il quarto motivo, concernente la misurazione del danno e le pene accessorie: le doglianze, oltre che generiche, sono risultate manifestamente infondate, poiché il danno, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, coincide con il valore delle risorse attive distratte. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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