La continuazione non coincide con la reiterazione di condotte estemporanee (Cass. pen. Sez. n. 12576 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita. Non è sufficiente valorizzare la presenza di alcuni di questi indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo del disegno criminoso, che esige una programmazione iniziale delle condotte almeno nelle loro linee essenziali, in vista di un unico fine specifico.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva negato il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. La difesa lamentava, con otto motivi, vizi di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il Tribunale aveva omesso di valorizzare l’omogeneità delle violazioni — tutte condotte di evasione dagli arresti domiciliari — commesse nell’arco di circa due anni. Secondo la ricorrente, le evasioni rispondevano a un’unica deliberazione unitaria, ossia quella di evadere ogni qual volta si fossero presentate esigenze personali ritenute prevalenti sul rispetto della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Ha ribadito che il giudice di merito, per riconoscere la continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve accertare l’esistenza di indici rivelatori di un’unità ideativa che abbracci i diversi reati commessi, tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
La ricostruzione del processo ideativo è per natura indiziaria e può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le condotte. La Corte ha precisato che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte, né richiede una progettazione dettagliata dei singoli episodi. È sufficiente, invece, una visibile programmazione iniziale, anche solo per linee di massima, dei reati da compiere in vista di un unico fine, sufficientemente specifico.
Nel caso di specie, la valutazione del Tribunale è apparsa rispondente a tali principi: le evasioni erano state realizzate per esigenze personali sopravvenute e non previamente deliberate. La prospettazione difensiva finiva per assimilare la continuazione alla mera scelta soggettiva di commettere una serie indeterminata di reati secundum necessitatis, tesi non compatibile con la struttura dell’istituto.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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