Divieto di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti nel reato di immigrazione clandestina (Cass. pen. n. 38287 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il giudice di merito non può procedere al bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, essendo tale divieto stabilito espressamente dall’art. 13-quater d.lgs. n. 286 del 1998. Il dispositivo letto in udienza prevale su quello trascritto in calce alla motivazione, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice. La valutazione della prova indiziaria richiede una verifica globale degli elementi certi, che consenta di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver effettuato, al fine di profitto e in concorso con altri due connazionali, il trasporto di settantanove migranti dalle coste della Turchia a quelle italiane, esponendoli a pericolo per la loro incolumità e sottoponendoli a trattamento inumano e degradante. La Corte d’appello di Catanzaro aveva riformato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, incentrato sulla valutazione della prova indiziaria, poiché interamente versato in fatto e reiterativo di argomenti già adeguatamente valutati dai giudici di merito. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui la prova indiziaria non può essere valutata in modo atomistico, ma deve essere oggetto di un esame globale che consenta di risolvere l’ambiguità dei singoli elementi in una visione unitaria, superando ogni ragionevole dubbio.
Quanto al secondo motivo, concernente l’aggravante del fine di profitto, la Suprema Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, evidenziando che il profitto da considerare è anche quello indiretto, vale a dire l’aspettativa di arricchimento connessa all’ingresso contra ius dello straniero favorito. Dalle dichiarazioni dei migranti risultava che ciascuno aveva pagato in contanti una somma oscillante tra i 9.000 e gli 11.500 dollari, sicché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che lo scafista, con la conduzione del natante, avesse prestato un’opera specificamente diretta al conseguimento del profitto.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha rilevato che il dispositivo trascritto in calce alla motivazione conteneva un evidente lapsus calami, poiché sembrava operare un bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Tuttavia, dal dispositivo letto in udienza, cui va assegnata prevalenza in quanto immediata espressione della volontà decisoria, risultava che la Corte di appello aveva correttamente applicato il divieto di bilanciamento stabilito dall’art. 13-quater d.lgs. n. 286 del 1998, operando prima gli aumenti per le aggravanti e poi la riduzione per le attenuanti.
Infine, la questione relativa alla partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen., sollevata solo con la memoria difensiva, è stata ritenuta inammissibile, non essendo stata devoluta al giudice di appello e risultando comunque manifestamente infondata, attesa la decisiva funzione di conduzione del natante svolta dal ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.