Concordato in appello e ricorso inammissibile su errori di calcolo pena (Cass. pen. Sez. V n. 7399 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti determinano liberamente l’entità della pena finale, senza vincolo ai criteri di calcolo dei passaggi intermedi, che perdono rilievo per volontà delle stesse parti. Il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena concordata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi in una pena illegale, intendendosi per tale solo quella non conforme al paradigma normativo perché eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie. Resta estranea a questa logica la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia di secondo grado, non rinunciabile per effetto dell’accordo.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado resa nel giudizio abbreviato, recepisce il concordato sulla pena raggiunto dalle parti e riduce la sanzione a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto tentato di cui agli artt. 56 e 497-bis cod. pen.

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo un errore di calcolo: la Corte territoriale avrebbe aumentato la pena per la recidiva nella misura di due terzi anziché della metà, in violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. La pena corretta sarebbe dovuta essere di due anni di reclusione. Il ricorso arriva così davanti alla Sez. V, che deve stabilire se un errore nei passaggi intermedi possa essere dedotto dopo il concordato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che ritiene inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. quando deduca motivi sulla determinazione della pena che non si siano trasfusi in una pena illegale. Nel procedimento di concordato le parti sono libere di fissare la pena finale e il giudice può valutarne solo la congruità, a nulla rilevando eventuali errori nei calcoli intermedi (Sez. I n. 50710 del 2023; Sez. VI n. 23614 del 2022; Sez. II n. 22002 del 2019).

Il ricorrente si appoggia alla recente Sez. II n. 22487 del 2024, che ha esteso ai vizi di determinazione della pena il percorso argomentativo delle Sezioni Unite ‘Fazio’ in tema di prescrizione. Il Collegio non segue questa impostazione.

Il Collegio aderisce all’indirizzo maggioritario, valorizzando la stessa sentenza ‘Fazio’, che ammette il ricorso per la prescrizione maturata prima del secondo grado, ma esclude che l’accordo possa essere unilateralmente abbandonato riproponendo questioni già rinunciate con il concordato. Gli errori di calcolo intermedi non sono assimilabili alla prescrizione: con il concordato l’accordo si forma sulla pena finale e i criteri di determinazione perdono rilievo.

Nel merito il ricorso è comunque infondato. La Sez. Un. ‘Sacchettino’ ha affermato che la pena determinata a seguito di erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale solo se eccede i limiti edittali generali degli artt. 23 e 65 cod. pen. o quelli previsti per la singola fattispecie, non rilevando che i passaggi intermedi siano computati in violazione di legge (Sez. Un. n. 877 del 2022, Rv. 283886). Nella specie l’aumento per la recidiva non incide sui limiti edittali, sicché non viene in rilievo una pena illegale (Sez. Un. n. 47182 del 2022; Sez. Un. n. 38809 del 2022).

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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