Oltre ogni ragionevole dubbio e doppia conforme assolutoria in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 7697 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza di assoluzione, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella dei giudici di merito quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione logica, coerente e scevra da vizi. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, fissato dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., opera quale regola di giudizio necessaria per la condanna e impedisce di affermare la responsabilità quando il dato probatorio lasci aperte ipotesi ricostruttive alternative fondate su elementi concreti. In presenza di una doppia conforme assolutoria, per superare l’esito liberatorio non basta la plausibilità dell’ipotesi accusatoria: occorre che la ricostruzione che si intende affermare si imponga come l’unica possibile, priva di margini di incertezza.

Il Fatto

La vicenda riguarda la morte di un allievo paracadutista, avvenuta nel 1999 all’interno di una caserma, al rientro del militare da una libera uscita. Secondo l’accusa, l’evento sarebbe maturato in un contesto di atti di nonnismo, con violenze materialmente poste in essere da più soggetti; all’imputato veniva contestato il concorso morale nelle condotte determinanti la morte.

Il Giudice dell’udienza preliminare aveva assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, con rito abbreviato, non ritenendo provata la sua presenza in caserma quella notte. Investita degli appelli del pubblico ministero e delle parti civili, la Corte di assise di appello ha confermato l’assoluzione. Le parti civili, fratello e madre della vittima, hanno proposto ricorso ai soli effetti civili, lamentando vizi di motivazione e travisamento del fatto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta il nucleo della censura: la pretesa illogicità della motivazione assolutoria, che avrebbe sopravvalutato l’incertezza della testimonianza chiave. I ricorrenti sostenevano che il racconto del testimone fosse nitido e attendibile, avendo egli riferito la presenza dell’imputato e dei coimputati in una camerata, mentre commentavano di avere commesso qualcosa di grave.

La Corte di assise di appello aveva invece argomentato che l’affermazione di colpevolezza presuppone due passaggi ineludibili: la presenza dell’imputato in camerata e la valenza probatoria della conversazione quale prova del concorso morale. Il compendio probatorio non consentiva di superare il primo passaggio. Le dichiarazioni del testimone, pur tecnicamente non bisognevoli di riscontri ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di testimone indifferente, dovevano essere valutate con estrema attenzione e risultavano “deboli”.

La Corte territoriale aveva valorizzato le contraddizioni e le inesattezze del testimone, il mutamento del suo racconto dopo circa venti anni, nonché l’assenza di qualsiasi riscontro sulla presenza dell’imputato, a differenza di quanto avvenuto per gli altri due soggetti. Non erano emersi riscontri nella testimonianza di altro militare, riferita de relato, né nelle dichiarazioni di chi aveva visto la vittima per l’ultima volta.

Determinante era risultato l’alibi dell’imputato: partenza dalla caserma per la licenza, viaggio notturno e rientro in Puglia, confermato dai genitori e non contraddetto dai fogli di servizio, la cui attendibilità era stata verificata a suo favore. Del pari, le intercettazioni delle conversazioni con i familiari davano per assodato il rientro. La Corte ha quindi applicato il principio per cui il ragionevole dubbio, fondato su elementi concreti, impedisce la condanna.

La Suprema Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza per cui l’accertamento di responsabilità è raggiunto quando il dato probatorio lascia fuori soltanto eventualità remote, prive di riscontro nelle emergenze processuali e al di fuori dell’ordine naturale delle cose. Poiché la motivazione della sentenza di appello è scevra da vizi logici e giuridici e ha dato corretta applicazione all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., le censure delle parti civili sono reputate infondate. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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