Annullata misura cautelare: rischio recidiva va valutato sul reato residuo (Cass. pen. Sez. VI n. 9262 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla concretezza e sull’attualità del rischio di recidiva, quale presupposto della misura cautelare, deve essere argomentato con esclusivo riguardo al titolo di reato per cui la misura è applicata. È viziato da motivazione eccentrica il provvedimento che modula la prognosi di pericolosità su una condotta estranea all’intervento cautelare. Nel giudizio di rinvio è consentito alla difesa contestare la credibilità della persona offesa e del suo narrato, quando tale profilo non sia stato esaminato nel precedente scrutinio di legittimità per il tenore integralmente favorevole della decisione resa sul riesame. La mancata risposta circostanziata ai rilievi difensivi su tale versante non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento, se il portato complessivo della valutazione indiziaria regge al confronto con le doglianze.
Il Fatto
Un indagato è sottoposto alla custodia in carcere per tentata estorsione e detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco. Investito del riesame, il tribunale annulla la misura, riqualificando la tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.
Su ricorso della Procura, questa Corte annulla con rinvio, rilevando che la misura originaria si fondava anche sul reato inerente alle armi e che andava rivalutata la riqualificazione. In sede di rinvio il tribunale applica gli arresti domiciliari, non esecutivi, sulla sola gravità indiziaria riferita alle armi, confermando la qualificazione dell’altra condotta ex art. 393 cod. pen. La difesa ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari. Il tribunale ha argomentato la concretezza del rischio di recidiva valorizzando la scelta di avvalersi delle armi, le modalità della condotta e il coinvolgimento di terzi. Così impostato, il giudizio appare però eccentrico rispetto al titolo di reato da considerare: risulta modulato guardando essenzialmente alla condotta di cui all’art. 393 cod. pen., estranea all’intervento cautelare, e non al porto e alla detenzione delle armi.
La Corte aggiunge che le armi in discussione non risultavano materialmente nella immediata disponibilità del ricorrente, aspetto da valutare nell’ambito del concorso ritenuto. Il provvedimento è quindi annullato con rinvio al tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Il primo motivo, sulla gravità indiziaria, è invece infondato. Il tribunale aveva già confermato l’attendibilità della persona offesa; tale profilo non era stato posto in discussione nel primo scrutinio di legittimità, perché l’unica parte legittimata a contestarlo era la difesa, priva di interesse rispetto a una decisione di integrale annullamento della misura. La Corte chiarisce che la difesa può oggi, limitatamente al tema delle armi, rimettere in discussione la credibilità della persona offesa: diversamente, la soluzione favorevole resa in origine sarebbe solo apparente, precludendo al difensore di contraddire aspetti probatori destinati a incidere sulla decisione finale.
Nel merito, i rilievi sulla contraddittorietà delle versioni riferite non ricevono risposta immediata e circostanziata. Ciò nonostante, il portato complessivo della valutazione indiziaria regge: la difesa non ha contestato il nucleo del racconto, l’incontro in luogo isolato, la presenza di più persone e la scaturigine dell’episodio. Alla luce della conflittualità pacifica tra le parti, il portato intimidatorio e la presenza delle armi assumono tenore di adeguata credibilità nell’ottica della mera gravità indiziaria, rendendo recessive le doglianze.
Quanto all’attualità, i fatti risalivano a poco più di un anno prima: non recentissimi, ma non così distanti da mettere in crisi il requisito. Il vizio non riguarda la distanza temporale, ma il parametro della prognosi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.