Omessa comunicazione della richiesta di trattazione orale e nullità a regime intermedio (Cass. pen. Sez. V n. 8032 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, formulata da una delle parti ai sensi dell’art. 23 bis del D.L. n. 137 del 2020, deve essere comunicata a tutte le altre parti, perché il pieno dispiegamento del diritto partecipativo, in condizioni di parità, ha valenza costituzionale. In mancanza di tale comunicazione, la sentenza pronunciata è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepibile con l’atto di impugnazione a mente dell’art. 180 cod. proc. pen.. La nullità non è sanata dalla designazione di un sostituto del difensore ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. La sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità qualora risulti già una causa di estinzione del reato, che va dichiarata immediatamente.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per una pluralità di delitti, tra cui la truffa e reati in materia di falsità. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha riqualificato la recidiva come specifica e reiterata, già dichiarata equivalente alle concesse attenuanti generiche, confermando per il resto l’affermazione di reità e il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il primo ha dedotto la nullità assoluta della sentenza d’appello per omesso avviso al difensore di fiducia della data di discussione orale, richiesta da un difensore di altro imputato nel medesimo procedimento. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio in accoglimento di questo motivo, ritenuto assorbente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, qualificandolo come assorbente e fondato. Dagli atti emerge che un difensore di una coimputata aveva formalmente richiesto la discussione orale del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 23 bis del D.L. n. 137 del 2020. Non risulta tuttavia documentata la notiziazione di tale richiesta al difensore di fiducia del ricorrente, mentre erano state comunicate le conclusioni scritte del Procuratore generale nel rispetto della disciplina della trattazione cartolare.

All’udienza d’appello il difensore fiduciario del ricorrente non è comparso ed è stato sostituito da un difensore d’ufficio prontamente reperito, ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen., il quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi di appello. Subito dopo la Corte si è ritirata in camera di consiglio e ha pronunciato il dispositivo.

Il collegio richiama il recente orientamento di legittimità, che ritiene di dare continuità, secondo cui l’esigenza di salvaguardare il pieno dispiegamento del diritto partecipativo di tutti i contendenti, in condizioni di parità, impone che a ciascuna parte sia comunicata la richiesta di trattazione orale formulata da almeno una di esse. In mancanza, la sentenza pronunciata è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dalla difesa fiduciaria con l’atto di impugnazione, a mente dell’art. 180 cod. proc. pen..

La Corte precisa che tale nullità non può essere sanata dall’intervenuta designazione di un sostituto del difensore, ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen., richiamando sul punto i precedenti di legittimità. Osserva poi che, qualora risulti già una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile in cassazione, perché l’inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva.

Nel caso concreto i reati di truffa contestati risultano commessi nel 2013, con la riconosciuta recidiva specifica e reiterata. Il corso della prescrizione è stato sospeso per complessivi 444 giorni, tra astensioni dei difensori dalle udienze ed emergenza Covid. Il termine massimo di dieci anni, pur tenuto conto della sospensione, alla data dell’udienza risulta irrimediabilmente spirato. Ne conseguono la declaratoria di estinzione dei suddetti reati e l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale per nuovo giudizio sulle imputazioni residuate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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