Inammissibile il ricorso per genericità dei motivi e tenuità del danno (Cass. pen. Sez. VII n. 7850 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, sanzionata a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., non si esaurisce nella genericità o indeterminatezza dell’impugnazione, ma ricorre anche quando difetti la correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Il ricorrente, pertanto, non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di aspecificità. Il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio sia di valore economico pressoché irrisorio, valutato anzitutto in termini obiettivi; il riferimento alle condizioni economiche della persona offesa ha valore sussidiario. Tale accertamento è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici.
Il Fatto
La vicenda processuale origina da una sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione, contestato in concorso. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: da un lato, la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen., con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla qualificazione giuridica del fatto; dall’altro, il mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno.
La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificare la specificità dei motivi e la correttezza del diniego dell’attenuante operato dai giudici del merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, muovendo dall’esame del primo motivo. La Corte ha ricordato come la mancanza di specificità debba essere apprezzata non solo per la genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente, in altri termini, non può prescindere dalle esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità.
Nel caso concreto, i giudici del merito avevano ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici corretti, le doglianze difensive già formulate in appello e meramente riproposte in sede di legittimità. A sostegno di tale conclusione la Corte ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite n. 29541 del 2020 e delle Sez. III n. 9880 del 2020 e Sez. II n. 5092 del 2018.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno, la Corte lo ha ritenuto, oltre che privo di concreta specificità, anche manifestamente infondato, perché fondato su enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il riconoscimento dell’attenuante presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, sia per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Tale accertamento è riservato al giudice di merito e non è censurabile in legittimità se immune da vizi logico-giuridici, come confermato dalle pronunce Sez. II n. 50987 del 2015 e Sez. II n. 45985 del 2013.
La Corte ha inoltre precisato che l’entità del danno va valutata anzitutto secondo il criterio obiettivo del danno in sé, mentre il criterio subiettivo — il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo — assume valore sussidiario e rileva soltanto quando il danno, pur di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa in ragione delle sue disagiate condizioni economiche. Esso non rileva, viceversa, quando il soggetto passivo sia in grado di sopportare il pregiudizio economico, secondo i richiami a Sez. II n. 5049 del 2021 e Sez. II n. 2993 del 2016. I giudici dell’appello avevano pertanto correttamente applicato la legge penale, esplicitando le ragioni del loro convincimento con argomentazioni esenti da criticità giustificative.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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