La falsa busta paga integra artifici della truffa (Cass. pen. Sez. 2 n. 17760 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa aggravata la condotta del datore di lavoro che, pur trattenendo in busta paga le quote di TFR destinate alla previdenza complementare, ometta sistematicamente di versarle al fondo prescelto. L’adempimento formale dell’obbligo di indicazione in busta paga delle trattenute non vale a escludere la configurabilità della condotta fraudolenta, allorché l’indicazione di versamenti in realtà mai effettuati si risolva nella rappresentazione di un dato non veritiero, concretamente idoneo a indurre in errore il lavoratore circa la propria posizione contributiva. La conoscenza successiva della condotta illecita da parte delle persone offese, così come le iniziative riparatorie eventualmente intraprese, non incidono sulla sussistenza degli artifici e raggiri, ove questi abbiano già prodotto l’effetto di indurre in errore il soggetto passivo.
Il Fatto
Con sentenza del 5 maggio 2025 la Corte d’appello di Roma confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina nei confronti dell’imputato per il reato di truffa aggravata. All’imputato era contestato di aver distratto, nel periodo 2008-2018, le somme trattenute in busta paga ai dipendenti della società e destinate al fondo pensionistico complementare Cometa, per un ammontare complessivo di 925.524,136 euro, versandole su conti correnti a lui riconducibili.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, alla conoscibilità della condotta da parte dei lavoratori e alla sussistenza del danno patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza e la reiterazione di doglianze già esaminate dai giudici di merito, le cui decisioni, conformi, potevano essere lette congiuntamente quale unico corpo decisionale.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla presunta insussistenza degli artifici e raggiri per l’esistenza dell’obbligo legale di indicare in busta paga le trattenute, il Collegio ha chiarito che tale adempimento formale non esclude, ma anzi costituisce lo strumento attraverso cui l’imputato ha realizzato la condotta decettiva. L’indicazione di versamenti in realtà mai effettuati rappresenta infatti un dato non veritiero, idoneo a simulare una situazione apparente difforme da quella reale. Gli artifici e raggiri, ha precisato la Corte, possono consistere anche in comportamenti formalmente leciti utilizzati in modo decettivo, tali da ingenerare nel lavoratore un affidamento incolpevole circa la corrispondenza al vero di quanto rappresentato.
Con riguardo alla dedotta possibilità dei lavoratori di controllare tempestivamente la propria posizione previdenziale, la Corte ha condiviso il percorso argomentativo dei giudici di merito, secondo cui la conoscenza della condotta fraudolenta era intervenuta solo occasionalmente e a distanza di anni, per effetto di fattori esterni e contingenti. Solo dal 2023 gli iscritti al fondo Cometa avevano acquisito la concreta possibilità di verificare compiutamente la propria posizione individuale in via telematica, mentre l’esposizione in bilancio del debito previdenziale era risultata generica e non riferita alle singole posizioni.
Quanto alla destinazione delle somme distratte, la Corte ha ritenuto coerente la motivazione che aveva escluso la grave difficoltà economica dell’impresa, valorizzando il pagamento dei premi di produzione, la continuità delle assunzioni e l’assenza di licenziamenti, nonché l’irrilevanza del successivo aggravarsi della crisi nel 2020, essendo la condotta già in atto dal 2008.
In ordine al danno, infine, i giudici di legittimità hanno escluso che il riconoscimento delle quote nell’ambito del concordato preventivo e la rivalutazione al valore attuale potessero elidere il pregiudizio patrimoniale già realizzato, attesa la struttura del sistema dei fondi pensionistici integrativi, nel quale le somme versate sono destinate a investimenti il cui valore è connesso all’andamento dei mercati finanziari.
Il Collegio ha altresì precisato che l’inammissibilità originaria del ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale, con conseguente preclusione radicale dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, non potendo trovare ingresso le questioni prospettate dal Procuratore generale oltre i limiti del devolutum.
Nota della Redazione
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