Continuazione tra associazione mafiosa e reati fine richiede programmazione originaria (Cass. pen. Sez. VII n. 30110 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine quando questi ultimi siano stati programmati nel momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Non è necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dell’associazione. Il giudice dell’esecuzione deve pertanto verificare, sulla base di indici significativi, se al momento dell’adesione il condannato avesse già pianificato la commissione dei singoli episodi criminosi. In difetto, l’istanza di applicazione della continuazione è correttamente rigettata.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze della Corte di appello di Roma. La prima riguardava un episodio di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità, commesso nel 2012. La seconda concerneva i delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e un ulteriore episodio di cessione, accertati in un arco temporale risalente e in contesti territoriali diversi.

La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con ordinanza del 9 marzo 2026. Rilevava che tra i reati oggetto della prima sentenza e quelli della seconda erano decorsi oltre quattordici anni e che l’episodio del 2012 era stato commesso in concorso con un soggetto estraneo all’associazione. Da tali elementi escludeva l’unitaria ideazione criminosa. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama la giurisprudenza costante in materia. Secondo tale orientamento, richiamato nel provvedimento con Sez. 1 n. 39858 del 28/04/2023 e Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è ammissibile quando questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio. Non è richiesto che la programmazione risalga al momento della costituzione dell’associazione.

Il ricorrente censurava l’ordinanza per aver enfatizzato la distanza temporale tra i due episodi in materia di stupefacenti, trascurando altri indici quali l’omogeneità delle fattispecie. Contestava inoltre che fosse stata ignorata la circostanza secondo cui il delitto associativo, contestato dal 1998, era stato circoscritto, quanto a durata, fino al 21 novembre 2013, data prossima all’episodio del 2012. Da qui la deduzione che tale episodio rientrasse nell’attività associativa.

La Corte osserva che il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità del reato dell’agosto 2012 all’attività associativa sulla base di elementi concreti. L’episodio era stato commesso in concorso con un soggetto estraneo al sodalizio e l’unico reato-fine riconducibile all’associazione risultava accertato nel maggio 1998, a notevole distanza temporale. Il ricorrente non si confronta con tale argomento, limitandosi ad affermare la non decisività dello iato temporale.

Secondo il principio enunciato, per riconoscere il vincolo della continuazione occorre assumere, sulla base di indici significativi, che nel momento in cui il ricorrente aderì alla compagine associativa, nel 1990, avesse già programmato di commettere i due episodi di traffico di stupefacenti, rispettivamente del 1998 e del 2012. Il giudice dell’esecuzione ha escluso tale possibilità sulla base degli elementi rappresentati e la motivazione non palesa profili di illogicità o contraddittorietà. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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