Bancarotta documentale fraudolenta, dolo specifico e omessa tenuta delle scritture (Cass. pen. Sez. V n. 7262 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa, anche parziale, tenuta delle scritture contabili ricade nella prima fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. e integra bancarotta fraudolenta documentale solo se sorretta dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. In difetto di tale elemento psicologico la condotta va ricondotta alla bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 legge fall., che punisce la omessa o irregolare tenuta dei libri anche se dovuta a mera negligenza. Il dolo specifico non può essere presunto, ma va desunto da concreti indici di fraudolenza che colorino di specificità l’elemento soggettivo. L’obbligo di tenuta delle scritture non viene meno per il solo stato di inattività dell’impresa, cessando solo con la formale cancellazione dal registro.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e confermato la responsabilità per la bancarotta fraudolenta per distrazione, assolvendo tuttavia per una parte della condotta distrattiva perché il fatto non sussiste. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi della affermazione di responsabilità in relazione al capo documentale, della mancata riqualificazione in bancarotta semplice e della ritenuta sussistenza della distrazione.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La questione centrale concerne il discrimine tra le due fattispecie documentali e la necessità di un effettivo accertamento del dolo specifico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto la censura sulla ritenuta cessazione dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Secondo il costante orientamento di legittimità, tale obbligo non viene meno se l’azienda non abbia formalmente cessato l’attività e cessa solo quando la cessazione sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese. Il reato è di pericolo presunto e sussiste a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie. Nella specie, alla cancellazione dal Registro di Messina era seguita la successiva iscrizione in quello di Roma, sicché l’obbligo non era venuto meno, non rilevando lo stato di inattività.

È invece fondato il profilo sul dolo specifico. La condotta di parziale omessa tenuta delle scritture va ricondotta alla prima ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., che richiede il fine di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di pregiudicare i creditori. L’omissione, al pari della sottrazione, distruzione o falsificazione, può essere anche parziale e comprende sia la mancata istituzione di uno o più libri, sia l’ipotesi dei libri materialmente esistenti ma lasciati in bianco.

La Corte ha distinto tale fattispecie dalla seconda ipotesi del medesimo n. 2), integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, che presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati e si realizza mediante falsità ideologica, con dolo generico. Il discrimine tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice è costituito proprio dall’elemento della frode, che va concretamente accertato.

Nel caso in esame la sentenza impugnata, dopo aver evocato indistintamente le due fattispecie, si è limitata ad affermare in modo apodittico la sussistenza del dolo specifico, con motivazione apparente e senza indagare ulteriori indici di fraudolenza. Da qui l’annullamento limitato al capo documentale, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, e l’assorbimento del secondo motivo.

Il terzo motivo è stato invece giudicato infondato. La censura sulla destinazione dei proventi delle vendite è stata ritenuta del tutto generica. In tema di distrazione, la prova può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze societarie dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili. Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, non richiedendosi la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di pregiudicare i creditori, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 22474 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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