Prescrizione rilevabile solo se il ricorso non è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 7935 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso inammissibile non consente la valida instaurazione della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale. Il giudice dell’impugnazione, non investito del potere di cognizione sul merito, non può rilevare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Ne deriva che la verifica della validità del rapporto processuale precede e condiziona il rilievo dell’estinzione del reato sopravvenuta. Ove il ricorso non sia inammissibile e non emerga l’evidenza di cause di non punibilità ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per prescrizione.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari aveva assolto l’imputato dal reato di furto aggravato, perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Bari, previa riqualificazione del fatto in furto semplice, aveva riformato la pronuncia e condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Secondo l’ipotesi accusatoria ritenuta fondata in secondo grado, l’imputato si sarebbe impossessato di alcuni prodotti prelevandoli dal banco del supermercato dove si trovavano esposti per la vendita. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e vizio di motivazione ex artt. 125, 544 e 546 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un dato sopravvenuto: il reato si è estinto dopo la sentenza di appello. Il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, iniziato a decorrere il 16 dicembre 2016, risulta decorso il 16 giugno 2024, quindi dopo la pronuncia di secondo grado del 13 giugno 2023.

Da qui la questione giuridica centrale. Occorre verificare la valida instaurazione del rapporto processuale, perché l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto Sez. U. n. 32 del 22.11.2000.

Il principio è ricostruito come orientamento consolidato delle Sezioni Unite: la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la valida instaurazione della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale. Il giudice dell’impugnazione, non investito del potere di cognizione e decisione sul merito, non può rilevare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Sono citate Sez. U. n. 12602 del 17.12.2015, Sez. U. n. 23428 del 22.03.2005, Sez. U. n. 15 del 30.06.1999 e Sez. U. n. 21 dell’11.11.1994.

Applicando tale regola al caso concreto, il primo motivo — con cui il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale — non appare manifestamente infondato. Il ricorso supera dunque la soglia che avrebbe precluso il rilievo della causa estintiva.

In difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. Il percorso argomentativo salda così la regola processuale sull’inammissibilità alla concreta verifica del motivo, con esito favorevole al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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