Censure sulla rapina inammissibili se richiedono rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12929 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., prospetta un diverso inquadramento giuridico del fatto non contesta la riconducibilità della condotta, come ricostruita dal giudice di merito, nella fattispecie astratta, ma investe il risultato probatorio e il giudizio di responsabilità, ed è perciò inammissibile. La censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se prospetta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, intrinseca o rispetto ad atti del processo specificamente indicati. Restano estranee al sindacato di legittimità le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o una diversa ricostruzione storica dei fatti. L’aggravante delle più persone riunite ricorre in presenza simultanea di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo necessario che pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica.

Il Fatto

La difesa del ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna per il delitto di rapina. Con due motivi si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 628 e 610 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., sostenendosi che i fatti andassero inquadrati nella più lieve fattispecie della violenza privata. La difesa deposita memoria in data 13.02.2025.

La questione arriva davanti alla Sezione VII perché si chiede di rivedere la qualificazione giuridica dell’episodio e la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che entrambi i motivi sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità. Con la censura di violazione di legge e la prospettazione di un diverso inquadramento giuridico, la difesa contesta in realtà il giudizio di responsabilità, cioè il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, che con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie hanno ritenuto gli elementi della fattispecie contestata pienamente riscontrati.

Il motivo fondato sulla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto, così come ricostruito dal giudice di merito, nella fattispecie astratta delineata dal legislatore. Diverso è mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità deve verificare che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo specificamente indicati, richiamando Sez. 2, n. 36119 del 4.7.2017, Sez. 1, n. 41738 del 10.10.2011 e Sez. 6, n. 108951 del 15.3.2006. Non sono perciò deducibili censure relative alla persuasività, all’inadeguatezza o alla mancanza di rigore della motivazione, né doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori.

Nel caso concreto la Corte d’appello ha dato conto in maniera puntuale delle emergenze processuali che consentivano di ritenere la responsabilità per rapina e non per violenza privata, essendo preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, richiamando Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022 e Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021.

Il ricorso è inoltre aspecifico quanto all’aggravante delle più persone riunite: i giudici di merito hanno quantificato la pena considerando complessivamente le tre aggravanti e la recidiva qualificata, senza che la difesa abbia chiarito quale sarebbe stata la valenza dell’esclusione di una sola di esse. La Corte precisa che tale aggravante ricorre in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo necessario che pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica, richiamando Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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