Querela per danneggiamento spetta al conduttore delle parti comuni (Cass. pen. Sez. II n. 8101 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato. Il conduttore di un’immobile, cui la locazione trasferisce l’uso e il godimento dell’unità abitativa e delle parti comuni dell’edificio, può utilizzare queste ultime con eguale contenuto e modalità del proprietario. A lui va pertanto riconosciuta, a norma dell’art. 120 cod. pen., la qualifica di persona offesa del reato, stante la contitolarità dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, posta a tutela dell’integrità del patrimonio, nozione che ricomprende non solo la proprietà ma anche i diritti reali e di godimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per il delitto di danneggiamento contestato all’imputato, ritenendo priva di valida querela l’istanza proposta dal conduttore di un appartamento dello stabile. Secondo il giudice di merito, la condotta aveva riguardato parti comuni dell’edificio di proprietà di una società e il conduttore non rivestiva la qualifica di persona offesa, né aveva allegato la lesione di un proprio interesse personale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore presso la Corte d’Appello di Firenze, deducendo la violazione di legge per il mancato riconoscimento della qualifica di persona offesa in capo al locatario e per il conseguente difetto di legittimazione a proporre querela.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e rileva l’errore del giudice di merito. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui, in tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato, come affermato con riguardo al conduttore di un immobile (Sez. II n. 13636 del 1999; n. 47672 del 2003; n. 41391 del 2010).
In particolare, si ricorda che il diritto di querela per il reato previsto dall’art. 635 cod. pen. compete anche a chi abbia un semplice rapporto di fatto, di origine non illegale, con la cosa danneggiata, poiché la tutela della norma incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene o ne riceva una utilità (Sez. II n. 17418 del 2015).
Il percorso argomentativo si completa sul piano civilistico: il contratto di locazione comporta il trasferimento al conduttore dell’uso e del godimento tanto della singola unità immobiliare quanto dei servizi accessori e delle parti comuni dell’edificio. La giurisprudenza civile è pacifica nel riconoscere che il conduttore, potendo trarre dalla cosa tutte le utilità inerenti al normale godimento, può utilizzare le parti comuni condominiali con eguale contenuto e modalità del potere spettante al proprietario (Sez. III n. 6229 del 1986; Sez. II, ord. n. 14598 del 2021).
Ne deriva l’erroneità della valutazione del Tribunale sul difetto di legittimazione del conduttore querelante, al quale deve riconoscersi la qualifica di persona offesa, per la contitolarità dell’interesse tutelato dalla norma penale. Conseguentemente la sentenza è annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per nuovo giudizio, a norma dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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