Intercettazioni per reato diverso e inutilizzabilità: obbligo di verifica del giudice (Cass. pen. Sez. VI n. 24063 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni di comunicazioni, allorché il giudice della cautela qualifichi il fatto in una fattispecie per la quale le captazioni non sono consentite in ragione dei limiti edittali di cui all’art. 266 cod. proc. pen., egli deve preliminarmente verificare la legittimità dell’autorizzazione originaria. La diversa qualificazione giuridica del fatto-reato impone, in ossequio ai canoni di proporzione e ragionevolezza, che la qualificazione iniziale risulti ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari. Occorre accertare se la divergenza tra l’ipotesi autorizzata e il fatto emergente fosse già manifesta al momento dell’autorizzazione, con conseguente inutilizzabilità delle captazioni ove disposte ab initio su una lettura errata delle risultanze investigative, e se la diversa qualificazione sia conseguenza degli esiti delle captazioni o, invece, di un quadro indiziario identico a quello iniziale. La verifica spetta al giudice di merito, restando il sindacato di legittimità limitato alla coerenza logica delle valutazioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha applicato a un indagato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi per la durata di un anno, riqualificando il fatto originariamente ascritto come corruzione nella fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen.
Il giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare, escludendo la gravità degli indizi. Le captazioni erano state autorizzate per i delitti di corruzione e turbata libertà degli incanti, fattispecie per le quali l’intercettazione è ammessa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inosservanza delle norme processuali a pena di inutilizzabilità e il vizio genetico dei decreti autorizzativi.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo, che assume carattere assorbente. Il Tribunale, nell’operare la diversa qualificazione dei fatti, avrebbe dovuto preliminarmente verificare se le intercettazioni poste a fondamento della nuova e meno grave imputazione fossero state legittimamente autorizzate sulla base di un corretto inquadramento dei fatti.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 7096 del 15/10/2024, Di Dio; Sez. U. n. 26889 del 28/04/2016, Scurato), il Collegio afferma che la qualificazione, pure provvisoria, del fatto deve essere ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari. È necessario escludere che l’inquadramento in reati compatibili con l’uso delle captazioni abbia rappresentato una sostanziale elusione del divieto normativo.
La Corte distingue il presupposto dell’autorizzazione a intercettare da quello della gravità indiziaria cautelare: il primo esige un vaglio di particolare serietà delle esigenze investigative riferite a uno specifico fatto di reato, non una valutazione prognostica di colpevolezza (Sez. 6 n. 36874 del 13/06/2017, Romeo).
Il Collegio richiama anche le Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, sul divieto di utilizzazione dei risultati captativi per fatti diversi ed ulteriori, ove non connessi e non rientranti nei limiti dell’art. 266 cod. proc. pen. Sottolinea la distinzione strutturale tra corruzione e traffico di influenze, il cui elemento negativo è la estraneità del pubblico ufficiale all’accordo.
Spetta al Tribunale del rinvio accertare se il traffico di influenze rappresenti mera riqualificazione dello stesso fatto storico o un fatto nuovo e ulteriore, e se la diversa qualificazione sia stata conseguenza degli esiti delle captazioni o già emergesse dai decreti autorizzativi. La verifica investe apprezzamenti riservati al merito, con sindacato di legittimità limitato alla coerenza logica. L’ordinanza è annullata con rinvio.
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Nota della Redazione
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