Inammissibile il ricorso, non si rileva la prescrizione maturata dopo l’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 26749 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi o dalla loro carenza di specificità, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Ne consegue che è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. Il motivo di ricorso che prospetti una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna del ricorrente per i fatti contestati, ricostruendo il sistema di pagamenti e forniture riconducibile alla sua attività e valutando le testimonianze e il materiale documentale acquisiti nel dibattimento. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione per travisamento delle emergenze processuali in ordine all’accertamento della responsabilità e la maturazione della prescrizione in epoca successiva alla decisione di appello.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente chiede il riesame della valutazione probatoria e il rilievo della causa estintiva sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo reputa privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo delle censure già proposte in appello. Il ricorrente non si confronta con le logiche argomentazioni dei giudici di merito e prospetta, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle fonti probatorie: operazioni estranee al sindacato di legittimità e prive di individuazione di specifici e decisivi travisamenti.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la specificità del motivo deve essere valutata anche in rapporto alla correlazione tra la complessità della motivazione impugnata e le ragioni dell’impugnazione, citando Sez. 4 n. 256 del 18.09.1997, Sez. 4 n. 34270 del 03.07.2007 e Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019. I giudici di appello, del resto, hanno esplicitato le ragioni del convincimento, analizzando le testimonianze e i riscontri documentali, vagliando la versione alternativa e ritenendola inattendibile.
Le doglianze sulla prova della responsabilità risultano pertanto prive dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., prospettando deduzioni generiche senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. La difesa ha richiamato una prescrizione maturata dopo la sentenza di appello: ma l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della causa estintiva. Il Collegio ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000 e delle Sezioni Unite n. 12602 del 17.12.2015, secondo cui l’inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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