Confisca di prevenzione dell’intera impresa contaminata dal metodo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 8913 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione che ricomprende la motivazione inesistente o meramente apparente. Quest’ultima ricorre quando il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, tale che, singolarmente considerato, avrebbe potuto determinare un esito opposto del giudizio. In tema di confisca di prevenzione, laddove un’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa, ne risulta contaminato l’intero capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, divenuti parti dell’impresa a partecipazione mafiosa e perciò soggetti ad ablazione. Non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite da quella riferibile alla legittima iniziativa imprenditoriale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo, con decreto, accoglieva parzialmente l’appello proposto avverso il provvedimento applicativo emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione. La Corte territoriale limitava la confisca al punto vendita di una società, formalmente intestato a un trust ma ritenuto di fatto riconducibile al proposto.

Avverso tale decreto il proposto e il trustee proponevano ricorso per cassazione con unico atto, articolando due motivi: la violazione degli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011, per avere la Corte ritenuto illecita l’acquisizione del punto vendita sulla sola base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia; e, in via subordinata, l’impossibilità di confiscare l’intero compendio, poiché il proposto già deteneva una quota societaria prima dell’assunta acquisizione illecita.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Richiamando il consolidato orientamento (Sez. 6 n. 21525 del 2020), ribadisce che in materia di prevenzione il ricorso è esperibile solo per violazione di legge, categoria entro cui rientra la motivazione inesistente o solo apparente.

Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale non è apparente. Essa si confronta espressamente con le doglianze difensive relative all’archiviazione del procedimento per estorsione aggravata e all’assoluzione del collaboratore. Le dichiarazioni di quest’ultimo risultano corroborate dalle ammissioni dello stesso proposto, il quale ha riconosciuto di aver incaricato un intermediario di intercedere in suo favore e di averlo ricompensato con una somma di denaro per il favore ricevuto.

La Corte di merito ha poi evidenziato che la presenza di esponenti della famiglia mafiosa alla riunione in cui fu decisa la cessione rende irrilevante la formale libertà della scelta negoziale. Decisiva è l’ammissione del proposto di avere richiesto la mediazione dell’esponente mafioso e di averlo ricompensato. Peraltro, trattandosi di misura di prevenzione, nessun rilievo assume la mancata affermazione di responsabilità penale: il giudizio verte sulla pericolosità del proposto, che può fondarsi su fatti non oggetto di condanna.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato. Confiscando l’intera impresa, il giudice di appello ha correttamente applicato il principio per cui l’attività imprenditoriale sviluppatasi sotto la protezione mafiosa determina la contaminazione dell’intero capitale e patrimonio aziendale, a nulla rilevando l’iniziale carattere lecito delle quote versate dai soci (Sez. 6 n. 7072 del 2021). L’utilizzo del metodo mafioso ha inquinato l’intero ciclo aziendale (Sez. 5 n. 10983 del 2020), rendendo impossibile scindere la quota ideale riconducibile alle risorse illecite da quella riferibile alla legittima iniziativa imprenditoriale. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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