Peculato del ricevitore lotto per omesso versamento delle giocate riscosse (Cass. pen. Sez. VI n. 8385 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del ricevitore del gioco del lotto che, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, ometta di versare le somme riscosse per conto dell’Amministrazione, poiché il denaro incassato è di pertinenza erariale sin dal momento della riscossione. Il peculato per ritardato versamento è configurabile quando l’omissione si protragga oltre la scadenza del termine indicato nell’intimazione inviata dall’amministrazione, con prova dell’interversione del possesso. Il peculato d’uso non è configurabile in relazione al denaro, bene fungibile, la cui restituzione può avvenire solo mediante il tantundem. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una circostanza attenuante è censurabile solo se sollecitato da una parte.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta in primo grado alla ricorrente per il delitto di peculato. Nella qualità di concessionaria di una ricevitoria del gioco del lotto, dunque quale incaricato di pubblico servizio, l’imputata si sarebbe appropriata della somma complessiva di euro 9.446,47, omettendo di versarla entro il termine di cinque giorni.

Avverso la sentenza di appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la qualifica soggettiva pubblicistica, la prova della condotta appropriativa, la configurabilità del solo peculato d’uso e il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento limitato al quarto motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito che esula dai poteri di legittimità una diversa lettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Sul primo motivo, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il denaro incassato dall’agente è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione (Sez. VI n. 4937 del 2019).

La tesi difensiva — secondo cui la qualifica pubblicistica spetterebbe alla società concessionaria e non al semplice ricevitore, che eserciterebbe attività meramente esecutiva — è stata respinta. Il rapporto di subconcessione, pur di natura privatistica, regola servizi pubblici, perché il gioco è attività riservata allo Stato. La natura privatistica del contratto non incide sulla veste di incaricato di pubblico servizio del subconcessionario, essendo funzionale alla riscossione del prelievo erariale.

Quanto alla condotta appropriativa, la Corte ha confermato che il peculato per ritardato versamento è configurabile quando l’omissione si protragga oltre il termine dell’intimazione, con prova dell’interversione del possesso, desumibile dal protrarsi della sottrazione della res alla disponibilità dell’ente (Sez. VI n. 31167 del 2023). Nella specie, l’intimata non aveva adempiuto per difficoltà economiche, circostanza ammessa in interrogatorio.

È stata esclusa la qualificazione ai sensi dell’art. 314, secondo comma, cod. pen., poiché il peculato d’uso è configurabile solo per cose di specie e non per il denaro, la cui natura fungibile consente solo la restituzione del tantundem (Sez. VI n. 49474 del 2015). Quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’intestataria della subconcessione resta responsabile anche se si fa aiutare da terzi.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. non era stata richiesta nell’atto di gravame né in sede di conclusioni. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello è censurabile solo se sollecitato da una parte (Sez. IV n. 29538 del 2019). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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