Riconoscimento estero della condanna e mancata sospensione dell’esecuzione in Italia (Cass. pen. Sez. 1 n. 5030 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circolazione internazionale delle sentenze penali, il riconoscimento della condanna da parte dello Stato di esecuzione non comporta l’automatica estinzione del titolo esecutivo nello Stato di condanna. L’obbligo di sospensione dell’esecuzione in capo allo Stato di condanna è condizionato all’effettivo inizio dell’esecuzione da parte dello Stato di esecuzione. Grava sul condannato l’onere di dimostrare l’avvenuta, integrale esecuzione della pena all’estero, non potendosi desumere tale circostanza da pronunce di Stati terzi che respingono richieste di estradizione. La mancanza di prova dell’espianto legittima la prosecuzione dell’esecuzione in Italia.
Il Fatto
Il condannato, detenuto in Italia in esecuzione di un provvedimento di cumulo, chiedeva al giudice dell’esecuzione la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo, assumendo che la pena era stata riconosciuta ed eseguita in Albania, quale Stato di esecuzione, ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1983. La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 696, 743 e 746 cod. proc. pen., nonché della Convenzione di Strasburgo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha evidenziato come dall’istruttoria emergesse che, nonostante la sentenza di riconoscimento dell’11 settembre 2017, le autorità albanesi non avevano dato corso ad alcuna attività esecutiva, come risultava da una nota ministeriale del 2024 e da una specifica comunicazione del Ministero della giustizia albanese del gennaio 2021, nella quale si attestava che l’interessato non aveva ancora espiato la pena.
La Corte ha precisato che la sentenza dell’autorità giudiziaria del Montenegro, che aveva respinto la richiesta di estradizione dell’Italia ritenendo la pena già scontata, non poteva fornire prova dell’avvenuto espianto, difettando di una formale attestazione di chiusura del procedimento esecutivo. Su tale punto, ha rilevato come il condannato, rimesso in libertà dopo il riconoscimento, si fosse sottratto alle prescrizioni imposte.
Quanto all’obbligo di sospensione dell’esecuzione da parte dello Stato di condanna, la Corte ha affermato che tale obbligo presuppone l’effettivo inizio dell’esecuzione nello Stato di esecuzione. Nel caso di specie, l’assenza di collaborazione da parte delle autorità albanesi e la mancanza di prova dell’inizio dell’esecuzione rendevano legittima l’esecuzione in Italia delle sentenze definitive, nonostante il riconoscimento in Albania. La Corte ha infine precisato che il principio del ne bis in idem internazionale non poteva trovare applicazione nel caso di specie, attesa l’estraneità della Repubblica di Albania all’ambito dell’Unione europea.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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