Gravi indizi cautelari e limiti del controllo sulla motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 31666/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria verifica soltanto che il tribunale del riesame esponga ragioni giuridicamente corrette e coerenti con i canoni della logica, senza consentire una nuova valutazione dei fatti. Ai fini dell’art. 273 cod. proc. pen. è sufficiente la gravità degli indizi; non occorrono anche precisione e concordanza, richieste dall’art. 192, comma 2, per il giudizio di merito. È inammissibile il ricorso che, sotto forma di vizio motivazionale, propone una lettura alternativa del materiale indiziario. La condotta successiva al fatto può sostenere logicamente la consapevolezza della detenzione ed escludere la mera connivenza.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava la custodia cautelare in carcere a tre indagati per reati concernenti sostanze stupefacenti e, nei confronti del conducente di un’autovettura, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale del riesame confermava la misura. La vicenda traeva origine da un controllo nel corso del quale il conducente tentava la fuga, urtando in retromarcia il veicolo degli operanti.
Nell’autovettura venivano rinvenute cocaina e hashish. La successiva perquisizione di un’abitazione, nella quale si trovavano gli altri due indagati, consentiva di sequestrare ulteriori quantitativi di stupefacente, denaro contante e strumenti per la pesatura. Con i ricorsi si contestavano la consapevolezza della detenzione, la natura non stabile della presenza nell’immobile e l’omessa distinzione tra concorso nel reato e connivenza non punibile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione delimita anzitutto l’oggetto del sindacato consentito in materia cautelare. Quando il ricorso denuncia un vizio della motivazione sulla consistenza dei gravi indizi, il giudice di legittimità non può rivalutare le risultanze investigative. Deve verificare se il provvedimento impugnato abbia illustrato adeguatamente le ragioni della decisione e se l’argomentazione rispetti la logica e i principi che regolano l’apprezzamento indiziario.
La Corte precisa inoltre che la soglia cautelare non coincide con quella richiesta per l’affermazione di responsabilità. L’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. non richiama l’art. 192, comma 2. Nella fase cautelare gli indizi devono quindi essere gravi, ma non necessariamente anche precisi e concordanti. Tale distinzione impedisce di trasferire nel riesame della misura i criteri probatori propri del giudizio di merito.
Quanto al conducente, la motivazione valorizza la prontezza e le modalità del tentativo di fuga. La reazione immediata all’alt, accompagnata dall’urto contro il veicolo degli operanti, è ritenuta incompatibile con la tesi secondo cui l’indagato avrebbe appreso soltanto in quel momento della presenza dello stupefacente. L’inferenza sulla consapevolezza è giudicata logica e idonea a escludere la prospettata connivenza non punibile.
Per gli altri due indagati, assume rilievo la presenza, in vista nella cucina, di due quantitativi di hashish e di due bilancini di precisione. Questi elementi consentono di inferire la conoscenza dell’attività illecita. La dedotta assenza di effetti personali non risulta attestata dai verbali e non offre, pertanto, un dato decisivo per sostenere l’occasionalità della presenza nell’abitazione.
Le censure mirano così a ottenere una diversa interpretazione degli elementi materiali, estranea al giudizio di cassazione. Poiché l’ordinanza espone ragioni giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità, i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Ne conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento, per ciascun ricorrente, di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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