Particolare tenuità del fatto valutata su condotta e precedenti penali (Cass. pen. Sez. VII n. 8463 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. La causa di non punibilità non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, ma il giudice può ritenerne insussistenti i presupposti dopo aver considerato la personalità dell’imputato e le forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutare complessivamente la gravità, l’entità del contrasto alla legge e il concreto bisogno di pena.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti. La difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il fatto contestato presenterebbe connotati di minima offensività. La questione approda così dinanzi alla Corte di cassazione, chiamata a verificare la correttezza del giudizio espresso dal giudice di merito sui presupposti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove da un richiamo espresso alle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui la valutazione sulla tenuità del fatto non può essere parcellizzata, ma impone un esame congiunto di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Il parametro di riferimento è offerto dall’art. 133, primo comma, cod. pen., che orienta il giudizio sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza desumibile da esse e sull’entità del danno o del pericolo. È la concreta manifestazione del reato, osserva la Corte, a segnarne il disvalore.
Da tale premessa i giudici di legittimità traggono una conseguenza precisa: l’esclusione della punibilità non è configurabile automaticamente per il solo fatto che un reato sia stato commesso, né può essere negata in modo apodittico. Il giudice è tenuto a una valutazione complessiva che investe la personalità dell’imputato, le forme di estrinsecazione del comportamento, la gravità della condotta e l’entità del contrasto rispetto alla legge, così da stabilire il concreto bisogno di pena.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione di tali principi. Le modalità obiettive della condotta e i precedenti penali dell’imputato, riferiti anche a reati gravi e specifici, non consentivano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensività del bene giuridico tutelato. La valutazione negativa sui presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. risulta pertanto fondata su elementi concreti e non su mere considerazioni astratte.
Il ricorso viene così dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00, non ravvisandosi elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa, secondo il richiamo alla Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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