Nozione oggettiva di rifiuto e doppia conforme: inammissibile il ricorso reiterativo (Cass. pen. Sez. III n. 15931 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione dei rifiuti, la qualifica di “rifiuto” ai sensi dell’art. 183 d.lgs. n. 152/2006 deve essere dedotta da dati obiettivi, quali le condizioni di detenzione, l’eterogeneità dei materiali e le modalità del disfarsi, e non dalla scelta personale del detentore che ne affermi l’utilità. La natura di rifiuto non viene meno per l’eventuale cessione a terzi né per il valore economico residuo del bene, essendo irrilevante l’utilità che potrebbe ritrarne il cessionario. Nel giudizio di cassazione, l’accertamento della natura di rifiuto costituisce una quaestio facti insindacabile se sorretta da motivazione non illogica. È altresì inammissibile il ricorso che reitera pedissequamente i motivi di appello, omettendo un confronto puntuale con la struttura giustificativa della doppia conforme, che si salda in un unico corpo argomentativo.
Il Fatto
La Corte d’appello de L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 256 e 259 d.lgs. n. 152/2006, in relazione al trasporto di beni qualificati come rifiuti. Il ricorrente, tramite il difensore, deduceva la mancata valutazione delle prove a discarico circa la riutilizzabilità dei beni, la natura tentata e non consumata della contravvenzione di cui all’art. 259 cit., la particolare tenuità del fatto e l’automatismo nel diniego della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile perché basato su una doppia conforme di merito: il giudice d’appello, dopo aver riesaminato il medesimo materiale probatorio, è giunto alla stessa conclusione del primo giudice. In tal caso le motivazioni si integrano formando un corpo unico, con l’obbligo per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con entrambe le sentenze a pena di inammissibilità.
Quanto al primo motivo, la Corte rammenta l’orientamento consolidato che privilegia una nozione oggettiva del concetto di rifiuto. La definizione dell’art. 183 TUA esige che la qualificazione consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che impone una lettura ampia della nozione di “disfarsi”, coerente con la finalità della direttiva 2008/98/CE di tutela della salute e dell’ambiente. Nel caso di specie, la natura di rifiuto era stata desunta da elementi indiziari convergenti: la descrizione inconferente del carico doganale, la modalità di stipamento “a tappo” del camion, la congruità del prezzo degli pneumatici e l’assenza di DDT per i RAEE.
La Corte esclude ogni rilievo alla prova della riutilizzabilità dei beni, poiché l’eventuale sottrazione alla disciplina dei rifiuti per l’attrazione nella categoria dei sottoprodotti o dell’end of waste postula la prova di specifici requisiti, il cui onere grava su chi invoca la disciplina di favore. Il sindacato di legittimità, inoltre, non può rivalutare singoli frammenti del materiale probatorio ma solo il prodotto dell’ingegno del giudice di merito.
Il terzo motivo è infondato perché il reato di cui all’art. 259 cit. si perfeziona con l’accettazione della bolletta doganale e, all’epoca dei fatti, aveva natura contravvenzionale, per cui non era configurabile il tentativo ex art. 56 cod. pen. Infine, la Corte conferma che il diniego della sospensione condizionale è imposto dalla legge in presenza di precedenti condanne, con esclusione di qualsiasi automatismo illegittimo e senza obbligo di specifica motivazione.
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Nota della Redazione
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