Divieto di collegio promiscuo con giudice onorario e disciplina transitoria (Cass. pen. Sez. 2 n. 850 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di composizione del giudice penale, il divieto non derogabile di destinare il giudice onorario a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall’art. 12 d.lgs. n. 116/2017, determina una limitazione della capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, la disciplina transitoria di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017 esclude l’applicazione dei divieti per i procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, qualora a tale data sia già stata esercitata l’azione penale. Il momento di esercizio dell’azione penale costituisce il criterio discretivo fissato dal legislatore, senza che rilevino l’apertura del dibattimento o la successiva modificazione della composizione del collegio.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di due imputati per il conato estorsivo e per le fattispecie, in continuazione interna, di porto e detenzione illecita di ordigni rudimentali esplosivi, riducendo le sanzioni principali e accessorie. Avverso la sentenza di secondo grado entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza di primo grado per l’illegittima composizione del collegio giudicante, integrato da un giudice onorario di pace per un periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il motivo comune relativo alla composizione del collegio, ripercorrendo il quadro normativo risultante dalla riforma della magistratura onoraria. Il Collegio ha affermato che il divieto di destinazione del giudice onorario ai collegi giudicanti i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. incide sulla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio. Il precedente indirizzo giurisprudenziale, fondato sull’art. 43-bis R.D. n. 12/1941, che qualificava la presenza del giudice onorario come mero criterio organizzativo, è stato superato a seguito dell’abrogazione di tale disposizione ad opera dell’art. 33 d.lgs. n. 116/2017.
Tuttavia, nella fattispecie la dedotta nullità non è stata ravvisata. Al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, l’azione penale era già stata esercitata, il giudice dell’udienza preliminare aveva disposto il rinvio a giudizio e la prima udienza dibattimentale si era tenuta validamente in data antecedente. La Corte ha pertanto applicato la disciplina transitoria di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, che esclude l’operatività dei divieti per i procedimenti in corso in cui, alla data di entrata in vigore della novella, sia stata esercitata l’azione penale.
Il Collegio ha preso espressamente posizione sul contrasto giurisprudenziale interno, segnalando che l’orientamento che ancorava la non operatività della deroga al momento dell’apertura del dibattimento o alla mutata composizione del collegio si pone in contrasto con la lettera della legge. L’esercizio dell’azione penale, quale atto tipico e irrevocabile con cui il pubblico ministero manifesta la volontà di perseguire in giudizio, costituisce lo spartiacque normativo individuato dal legislatore per l’applicazione della nuova disciplina, senza che sia consentita alcuna estensione interpretativa.
Quanto ai restanti motivi, la Corte ne ha rilevato l’aspecificità e la natura reiterativa, richiamando il principio della c.d. doppia conforme, in forza del quale il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è limitato alla pretermissione di temi probatori decisivi o al travisamento della prova, non potendo essere sindacata la valutazione di merito del compendio probatorio. La Corte ha infine ritenuto integrata l’aggravante del metodo mafioso, di natura oggettiva, e ha escluso la denunciata disparità di trattamento sanzionatorio tra i concorrenti, correttamente giustificata dalla diversa valutazione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.