Revisione: no alla promessa di confessione del coimputato come prova nuova (Cass. pen. Sez. V n. 8590 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La promessa di confessione del coimputato, già condannato per il medesimo reato e già ritenuto inattendibile, non integra di per sé prova nuova ai fini della revisione. Le dichiarazioni poste a base dell’istanza devono preesistere alla sua presentazione e consentire al giudice la valutazione preliminare di ammissibilità ex art. 634 cod. proc. pen., in relazione all’art. 633, comma primo, cod. proc. pen. È inammissibile la richiesta che, senza allegare elementi probatori nuovi e specificamente indicati, si sostanzi nella domanda di escutere imputati in procedimenti connessi o testimoni sulla base della sola ipotetica possibilità che rendano dichiarazioni favorevoli. Una prova è “nuova” solo se introduce elementi di fatto diversi da quelli già valutati, non se sollecita una rivalutazione degli stessi.

Il Fatto

Il ricorso è proposto nell’interesse di una condannata avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Torino, il 21 agosto 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di Genova, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2021, confermativa della pronuncia del G.U.P. di Genova.

La difesa aveva addotto, quali prove nuove, la sopravvenuta promessa di confessione di un coimputato, esecutore materiale dell’omicidio del marito della ricorrente, nonché un memoriale della stessa condannata, prima impossibilitata a dichiarare per ragioni di salute. Da qui il ricorso per cassazione per violazione degli artt. 634 e 636 cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione, con cui si contesta la ritenuta inidoneità delle allegazioni a travolgere il giudicato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra il piano della manifesta infondatezza e quello del merito. Integra la manifesta infondatezza l’evidente inidoneità delle ragioni addotte a consentire una verifica sull’esito del giudizio; ogni valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni di travolgere il giudicato resta riservata alla fase di merito. Il ricorrente contesta l’assenza di spiegazioni sul perché le prove nuove non siano idonee, ma la decisione impugnata si fonda soprattutto sul difetto del requisito di prova nuova.

La Corte d’appello ha esaminato gli elementi addotti: la lettera inviata alla condannata dal coimputato, il memoriale della condannata, l’audizione di un medico del Serd e di un’agente di polizia penitenziaria. Quanto al memoriale, le dichiarazioni dell’imputato non costituiscono di per sé prova e la versione fornita a distanza di molti anni dai fatti non è nuova né incide sul giudizio di responsabilità. Quanto alla lettera, la promessa di confessione non ha dignità di prova nuova, in un procedimento in cui il coimputato aveva già reso lunghe e diverse dichiarazioni, a fronte di un quadro probatorio che lo acclarava come esecutore materiale del reato su istigazione della ricorrente.

Neppure le richieste di escussione del medico e dell’agente aggiungono alcunché: si risolvono in mere istanze esplorative, che traggono spunto dalla stessa prospettazione difensiva. La Corte richiama il principio per cui è inammissibile la richiesta di revisione che, senza allegare elementi nuovi e specifici, si sostanzi nella domanda di esaminare imputati in procedimenti connessi o testimoni sulla base della sola ipotetica possibilità di dichiarazioni favorevoli (Sez. 1 n. 6897 del 2015, in motivazione). Le dichiarazioni devono preesistere all’istanza, per consentire la valutazione preliminare di ammissibilità.

Il quadro si completa con l’osservazione che le dichiarazioni liberatorie provenienti da un coimputato già condannato, e già ritenuto non credibile, vanno scrutinate ancora più rigorosamente quanto ad attendibilità, alla stregua di elementi esterni idonei a superare il precedente vaglio di inattendibilità. Il ricorso nulla argomenta in proposito. La revisione, ricorda la Corte, non è un’impugnazione tardiva, ma un mezzo straordinario che dà priorità alla giustizia sostanziale rispetto alla certezza dei rapporti giuridici, e presuppone l’emergenza di elementi estranei e diversi da quelli del processo definito (Sez. U. n. 6019 del 1993; Sez. 5 n. 44925 del 2017). Il ricorso, genericamente volto a censurare il difetto di motivazione e a proporre argomenti di merito, è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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