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Appello del PM via PEC dopo il 31 marzo 2025 nel rito abbreviato: inammissibile, serviva il portale (Cass. pen. Sez. II n. 14988 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, è inammissibile l’appello del pubblico ministero avverso sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia proposto, dopo il 31 marzo 2025, a mezzo posta elettronica certificata e non tramite portale telematico, come prescritto dall’art. 1, comma 4, d.m. 27 dicembre 2024, n. 206. (Rv. 289786-01)

Il Fatto

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 1° aprile 2025 resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto due imputati dall’accusa di estorsione. Il pubblico ministero ha proposto appello con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il 16 aprile 2025. La Corte d’appello di Caltanissetta, respinta l’eccezione difensiva di inammissibilità dell’impugnazione, ha riformato la sentenza, condannando gli imputati e disponendo il risarcimento del danno in favore della persona offesa. Secondo la Corte territoriale, il d.m. n. 206 del 2024 avrebbe consentito l’invio dell’appello del pubblico ministero tramite PEC fino al 31 dicembre 2025.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen.: la Corte d’appello aveva applicato una fonte regolamentare, subordinata alle norme processuali di rango primario, senza peraltro considerare che lo stesso decreto ministeriale prevedeva l’obbligo di deposito tramite portale per i riti abbreviati a partire dal 31 marzo 2025. Gli altri motivi riguardavano la mancata rinnovazione dell’istruttoria, la configurabilità dell’estorsione, la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, l’art. 131-bis cod. pen., la misura della multa e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri, precisando però che la ragione non sta nella violazione della gerarchia delle fonti, ma nell’erronea interpretazione del d.m. n. 206 del 2024. È stata proprio la fonte primaria, il d.lgs. n. 150 del 2022, a rimettere al regolamento ministeriale l’individuazione dei termini di avvio del processo penale telematico: l’art. 87 prevede che con decreto del Ministro siano definite le regole tecniche del deposito telematico (comma 1) e siano individuati gli uffici, le tipologie di atti e i termini di transizione per cui sono ammesse modalità non telematiche (comma 3); il comma 5 stabilisce che le nuove disposizioni del codice, tra cui gli artt. 111-bis e 582, comma 1-bis, si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti o dal diverso termine da questi previsto.

La Corte d’appello aveva richiamato l’art. 1, comma 2, del d.m. n. 206 del 2024, che consente ai soggetti abilitati interni, fino al 31 dicembre 2025, il deposito con modalità non telematiche per gli atti diversi da quelli espressamente indicati. Non aveva però considerato che il cosiddetto doppio binario non ha una scansione unitaria, ma progressiva e differenziata per tipologia di atti: il comma 4 dello stesso articolo ammette il deposito non telematico, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, degli atti relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I, III e IV, cod. proc. pen. (giudizio abbreviato, direttissimo e immediato) soltanto fino al 31 marzo 2025.

Poiché il procedimento era stato definito con rito abbreviato il 1° aprile 2025 e l’appello del pubblico ministero era stato trasmesso via PEC il 16 aprile 2025, il deposito doveva avvenire tramite il portale telematico. L’appello era dunque inammissibile, come eccepito dai ricorrenti. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria del Tribunale di Caltanissetta e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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