Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 8651 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rivalutazione del compendio probatorio o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l’art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello: le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello. Ne consegue che il difensore che non abbia sollecitato, in secondo grado, l’esercizio dei poteri di sostituzione non può dolersi, in sede di impugnazione, della mancata applicazione delle pene sostitutive.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di tre mesi di arresto ed euro 750,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, l’erronea configurazione della responsabilità penale, per mancata prova della condotta; dall’altro, l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 legge n. 689/1981.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima doglianza, il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Cassazione ogni rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
Richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 1997, la Corte ricorda che neppure dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006 è mutata la natura del sindacato di legittimità. Resta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione. Nel caso concreto, l’imputato invoca un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico dei giudici di merito.
Analogo giudizio riguarda la seconda censura. La motivazione della Corte di appello ben giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui è stato negato il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., con argomentazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, quindi insindacabile in sede di legittimità.
Infine, è inammissibile anche la doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva. Nel giudizio di appello l’imputato non ha sollecitato l’esercizio dei poteri di sostituzione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.. La Corte enuncia il principio per cui le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello. Se il difensore non ha sollecitato tali poteri, non può dolersi, in sede di impugnazione, della mancata applicazione delle pene sostitutive.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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