Recidiva e pena: motivazione congrua se il giudice esamina i precedenti (Cass. pen. Sez. VII n. 8650 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla recidiva e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio è riservata al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando la decisione sia sorretta da motivazione lineare, congrua e priva di contraddizioni. Il giudice non può fondare la pericolosità del condannato sul mero dato descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Una specifica e dettagliata motivazione sui criteri di determinazione della pena è richiesta solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media, restando insindacabile la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 dicembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 21 ottobre 2022, ha assolto il ricorrente dal reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 contestato al capo B e ha ridotto la pena inflittagli per il delitto di cui al capo A, riqualificato come furto tentato, a mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea applicazione della recidiva e l’inidoneità della relativa motivazione; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, di cui lamenta l’eccessiva entità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti non sono deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio osserva che il motivo difetta di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La sentenza di appello appare, infatti, lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e dunque inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato: non si è limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma ha concretamente esaminato, sulla scorta dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. In particolare, ha verificato se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da avere influito come fattore criminogeno sulla commissione del reato. Sul punto la Corte richiama Sez. III n. 33299 del 2016 e, in termini conformi, Sez. Un. n. 35738 del 2010.

In ordine alla seconda censura, il Collegio rileva che la decisione impugnata è sorretta da un conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti nella determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Resta invece insindacabile, perché riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie. La Corte richiama, tra le altre, Sez. II n. 36104 del 2017, Sez. IV n. 27959 del 2013, Sez. II n. 28852 del 2013 e Sez. IV n. 21294 del 2013.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi di Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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