Reato continuato, aumenti per reati satellite da indicare in modo distinto (Cass. pen. Sez. III n. 8887 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite, con un grado di impegno argomentativo correlato all’entità degli aumenti. La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza sui capi oggetto di rinuncia, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che censuri quei motivi. Ai fini dei limiti di pena entro cui operano le pene sostitutive, si tiene conto della pena complessivamente irrogata e aumentata ex art. 81 cod. pen., non della sola parte elevata in aumento, anche se già espiata.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della condanna di primo grado per una serie di reati in materia di stupefacenti, aveva ridotto e rideterminato le pene inflitte in aumento per la continuazione con reati già giudicati con sentenze irrevocabili, dichiarando estinti per prescrizione alcuni capi. Tutti gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi all’aumento per la continuazione e, per alcuni, alla rideterminazione della pena e alla sostituzione delle pene detentive brevi.

Avverso la pronuncia territoriale gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Alcuni lamentavano la carenza di motivazione sugli aumenti per la continuazione; un ricorrente contestava l’affermazione di responsabilità; altri due censuravano il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d’appello produce il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi rinunciati. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso che riproponga censure su quei motivi, non potendo il giudice di legittimità rilevare d’ufficio le relative questioni. Su questa base il ricorso del ricorrente che contestava la responsabilità è dichiarato inammissibile, così come quelli dei due imputati le cui censure erano generiche e non si confrontavano con la motivazione del provvedimento impugnato.

Sul tema centrale degli aumenti per i reati satellite, il collegio richiama Sezioni Unite n. 47127 del 2021, che impone di calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, essendo il grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti. Il principio, già delineato da Sezioni Unite n. 40983 del 2018 e Sezioni Unite n. 25939 del 2013, consente il controllo di proporzionalità e verifica il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen.

La Corte territoriale, adottando la medesima formula per tutti, non aveva individuato il reato più grave né indicato, per ciascun reato posto in continuazione, la pena in aumento. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, limitatamente alla determinazione dell’aumento per la continuazione, fermo l’accertamento di responsabilità.

Sul diverso fronte delle pene sostitutive, il collegio applica l’art. 53, comma 3, legge n. 689 del 1981, che impone di tener conto della pena aumentata ex art. 81 cod. pen. e dunque della pena complessiva, non della sola parte elevata in aumento. Il limite opera anche quando la pena posta in continuazione sia stata già espiata. La scelta legislativa è ragionevole e non giustifica la rimessione alla Corte costituzionale. I ricorsi su questo punto sono inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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