Utilizzabilità del pedinamento GPS senza autorizzazione giudiziale (Cass. pen. Sez. 2 n. 19637 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) costituisce mezzo di ricerca della prova atipico, le cui risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Non trova applicazione per analogia la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 in tema di tabulati, né i principi affermati dalla CGUE in materia di data retention. L’operazione, se compiuta nell’ambito di indagini preliminari, non è subordinata alla preventiva esposizione di indizi di reità gravi o sufficienti a carico del soggetto controllato. In tema di desistenza volontaria, la mancata consumazione del delitto deve dipendere da una scelta non necessitata, operata in una situazione di libertà interiore e non da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 dicembre 2025, riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale di Roma, riconoscendo la continuazione tra i fatti di rapina e tentato furto giudicati nel procedimento e quelli oggetto di separato giudizio divenuto irrevocabile, irrogando la pena in aumento. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla identificazione, l’inutilizzabilità del materiale probatorio derivante da operazioni di monitoraggio satellitare GPS effettuate senza autorizzazione giurisdizionale e l’errata qualificazione dei fatti in termini di tentato furto anziché di desistenza volontaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto meramente reiterativi di doglianze già valutate dai giudici di merito. In relazione alla dedotta inutilizzabilità del pedinamento elettronico, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, cui ha inteso dare seguito, secondo cui la localizzazione tramite GPS non implicando un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, costituisce mezzo di ricerca della prova atipico liberamente utilizzabile. Nessuna autorizzazione preventiva è richiesta, né può applicarsi per analogia la disciplina prevista per i tabulati telefonici, né i principi espressi dalla sentenza della CGUE del 5 aprile 2022, relativi alla compatibilità della data retention con le direttive europee sulla tutela della vita privata.

Quanto alla qualificazione del reato contestato come tentato furto, la Corte ha precisato che la desistenza volontaria postula una scelta non necessitata, frutto di libertà interiore. Nel caso di specie, la mancata consumazione era dipesa da una circostanza esterna: l’ufficio postale presentava una disponibilità di denaro inferiore al consueto, rendendo non conveniente la commissione del reato. Tale elemento esclude la volontarietà della desistenza.

Infine, in ordine alla determinazione della pena, la Corte ha ribadito che nel reato continuato non sussiste l’obbligo di motivazione specifica per ogni singolo aumento, essendo sufficiente la indicazione delle ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, soprattutto quando gli aumenti sono di esigua entità e risulta rispettato il limite del triplo della pena base ex art. 81 cod. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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