Contrabbando di tabacchi: fatto sotto i 15 kg non è più reato (Cass. pen. Sez. III n. 8886 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato. Essa è sanzionata, ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 141/2024, soltanto come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 del medesimo decreto. La recidiva di contrabbando, disciplinata dall’art. 89 d.lgs. n. 141/2024, non è applicabile ai fatti puniti come illeciti amministrativi, poiché la norma richiama i soli «delitti». Ne consegue, in applicazione dell’art. 2, secondo comma, cod. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 aprile 2023, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 291-bis e 296 d.P.R. n. 43/1973, con la recidiva, per avere l’imputato esposto per la vendita poco più di un chilogrammo di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo dei monopoli dello Stato.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla dosimetria della pena. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione, veniva riassegnato alla Terza Sezione, trattandosi di doglianza non manifestamente inammissibile.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare le doglianze, il Collegio rileva che il contrabbando doganale è stato oggetto di una riforma che ha integralmente ridisciplinato la materia, imponendo di verificare l’eventuale successione di leggi nel tempo e la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate.
Il previgente art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 puniva, al comma 1, la detenzione o vendita di tabacco di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali con multa e reclusione; il comma 2, per i quantitativi fino a dieci chilogrammi, prevedeva la sola pena pecuniaria. L’art. 296 del medesimo testo unico, in caso di recidiva di contrabbando per fatto punito con la sola multa, aggiungeva la reclusione fino a un anno.
Con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, il legislatore ha elevato la soglia da dieci a quindici chilogrammi convenzionali. Al di sotto di tale quantitativo, l’art. 84, comma 2, sostituisce la pena della multa con la sanzione amministrativa, salvo che ricorra taluna delle aggravanti di cui all’art. 85, che richiamano multa e reclusione da tre a sette anni.
La recidiva è ora disciplinata dall’art. 89, che la riferisce ai soli «delitti» di contrabbando per i quali la legge stabilisce la sola multa. Poiché la fattispecie di cui all’art. 84, comma 2, è punita come illecito amministrativo, la recidiva contestata non può trovare applicazione. Il Collegio esclude altresì l’applicabilità della disciplina degli artt. 1, comma 2, e 5 d.lgs. n. 8/2016, non conciliabili con il nuovo assetto normativo.
Nella specie, il fatto contestato riguarda la detenzione a fini di vendita di poco più di un chilogrammo di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna aggravante di cui all’art. 85 d.lgs. n. 141/2024. La condotta è divenuta penalmente irrilevante per effetto della riforma. In senso analogo si era già pronunciata la Sezione con la sentenza n. 47584 del 06.11.2024, principio che il Collegio ribadisce.
Si impone pertanto, in applicazione dell’art. 2, secondo comma, cod. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.
Nota della Redazione
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