Peculato o truffa: decisiva la modalità del possesso del denaro (Cass. pen. Sez. VI n. 9252 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen. risiede nelle modalità del possesso del denaro o dell’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione. Ricorre il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropri di ciò che già possiede o comunque ha nella disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio; ricorre la truffa quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente con artifici o raggiri. La qualifica pubblicistica va accertata secondo il criterio oggettivo-funzionale delineato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86: rileva la natura dell’attività concretamente esercitata e il suo assoggettamento a una regolamentazione pubblicistica, non il rapporto di dipendenza con l’ente né il carattere pubblico della pecunia.

Il Fatto

Un dipendente di un istituto di credito, addetto al servizio di tesoreria di un Comune in forza di apposita convenzione, era stato rinviato a giudizio per peculato e sostituzione di persona. Secondo l’imputazione si sarebbe appropriato di una somma di denaro comunale mediante operazioni di cambio assegni tratti dai conti intestati all’ente e negoziati presso l’ufficio postale. Il Tribunale lo aveva dichiarato responsabile del peculato di uno dei capi, assolvendolo dall’altro e dichiarando prescritti i reati di sostituzione di persona.

La Corte di appello aveva confermato la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea affermazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio e la mancata riqualificazione delle condotte come truffa, con conseguente improcedibilità per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Muovendo dal costante orientamento di legittimità, la Corte ha ribadito che la distinzione tra peculato e truffa aggravata dipende dalle modalità del possesso del bene: il primo presuppone che l’agente ne abbia già la disponibilità per ragione dell’ufficio; la seconda che se la procuri con artifici o raggiri. Integra truffa, e non peculato, la condotta del pubblico agente che, privo della disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l’indebita erogazione per effetto dei raggiri posti in essere ai danni del soggetto competente all’atto dispositivo.

Nel caso concreto i giudici di merito, pur avendo descritto il procedimento di incasso delle somme, non hanno chiarito le specifiche condotte con cui il ricorrente si era impossessato del denaro. È rimasto non accertato quali documenti abbia sottoscritto, se abbia apposto firme di traenza o di girata, se abbia falsificato la sottoscrizione del direttore e le precise modalità di incasso. Solo tale verifica consente di stabilire se l’agente avesse acquisito previamente il possesso delle somme o lo avesse ottenuto fraudolentemente.

Il mancato accertamento di questi elementi di fatto preclude in radice la corretta qualificazione delle condotte. La Corte ha inoltre censurato l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’imputato sarebbe stata “la personificazione” del servizio di tesoreria: un argomento che collide con il criterio oggettivo-funzionale.

Richiamando le nozioni degli artt. 357 e 358 cod. pen. come ridefinite dalla legge n. 86/1990, la Corte ha ribadito che ai fini della legge penale non rileva la natura dell’ente, né il tipo di rapporto di impiego, ma esclusivamente l’attività effettivamente espletata e la sua regolamentazione pubblicistica. È la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività, e non il carattere pubblico della pecunia, a fondare la qualifica di agente pubblico.

La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, perché accerti le condotte e applichi i principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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