Continuazione eterogenea: l’aumento non può superare il massimo del reato satellite (Cass. pen. Sez. VI n. 9251 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando però il genere della pena prevista per il reato satellite. L’aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. Per effetto della conversione, in nessun caso può applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo edittale comminato dalla legge per il reato meno grave. La violazione di tale limite determina l’illegittimità della pena e l’annullamento senza rinvio della sentenza, con rettificazione diretta nel minimo.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato tre imputati per i reati di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La Corte di appello di Napoli, in secondo grado, aveva confermato la condanna rideterminando la pena: partendo dal minimo edittale per la resistenza, ridotto per le attenuanti generiche, aveva aumentato la pena per i reati satellite di lesioni e rissa, commutando infine l’ultimo aumento in pena pecuniaria di 2.500 euro di multa.
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Tra i motivi, si deduceva l’illegalità della pena pecuniaria inflitta a titolo di continuazione per il reato di rissa, poiché superiore al massimo edittale previsto dalla norma al momento dei fatti: la multa fino a 309 euro di cui all’art. 588, comma 1, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibili i motivi relativi alla resistenza e alle lesioni. Sul primo, i ricorrenti chiedevano una rilettura degli elementi di fatto, preclusa in sede di legittimità: la Corte di appello aveva coerentemente superato la contraddizione della sentenza di primo grado, riferendo la desistenza al solo momento dell’arresto. Sul secondo, la doglianza trovava smentita nella motivazione della sentenza impugnata.
Quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la censura è stata ritenuta inammissibile perché dedotta per la prima volta in legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ha ricordato che sul giudice di merito non grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare d’ufficio sulla causa di esclusione della punibilità (Sez. 5 n. 4835 del 2021).
È invece fondato il motivo sull’illegalità della pena pecuniaria applicata per la continuazione. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 40983 del 2018: l’aumento per il reato satellite avviene per moltiplicazione, con ragguaglio della pena detentiva in pecuniaria ex art. 135 cod. pen., ma il risultato non può eccedere il massimo edittale del reato meno grave (Sez. 6 n. 8667 del 2019).
Nel caso concreto, il reato di rissa era punito, al momento dei fatti, con la multa fino a 309 euro. L’aumento di dieci giorni di reclusione, convertito in 2.500 euro, eccedeva il massimo edittale. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente a tale aumento, con rettificazione diretta nel minimo previsto dall’art. 24 cod. pen., ossia 50 euro. La pena finale è stata così determinata in mesi cinque di reclusione ed euro 50,00 di multa per entrambi i ricorrenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.