Inammissibile ricorso gravi indizi porto d’arma aggravato ex art 416-bis 1 (Cass. pen. Sez. VI n. 9268 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., contestati tanto per la finalità agevolatrice quanto per l’uso del metodo mafioso, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, superabile solo da elementi positivamente apprezzabili che la smentiscano. La recente consumazione dei fatti, l’inserimento in condotte precedenti e successive e i precedenti penali specifici e per reati violenti confermano il giudizio di pericolosità e l’adeguatezza della sola custodia in carcere. È inammissibile il ricorso che, invece di confrontarsi con la motivazione del riesame, riproponga valutazioni alternative sui gravi indizi e non ne scalfisca il ragionamento. Il vizio di autonoma valutazione della richiesta cautelare non è configurabile rispetto al provvedimento del g.i.p. che abbia respinto la richiesta stessa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, gli ha applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 61 n. 1, 110, 416-bis.1 cod. pen. e artt. 4 e 5 legge n. 895 del 1967, per avere detenuto e portato in luogo pubblico due pistole in occasione di un’estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Con i motivi di ricorso il difensore denuncia la nullità dell’ordinanza applicativa per mancanza di autonoma valutazione della richiesta cautelare, la violazione dei criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza tratti dalle dichiarazioni di un testimone e il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Il primo rilievo è strutturalmente non configurabile: il vizio di autonoma valutazione della richiesta cautelare non può riferirsi a un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta stessa.
Quanto ai gravi indizi, il ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale. Quest’ultimo ha ricostruito il contesto intimidatorio dell’incontro sulla base delle dichiarazioni rese da un teste e delle risultanze di una conversazione intercettata, ritenendo erroneo l’inquadramento del g.i.p. che voleva esaminare separatamente quelle dichiarazioni. Il giudizio di attendibilità del dichiarante trovava, invece, riscontro nella conversazione richiamata.
Il ricorrente non contesta, se non in termini generici, il proprio ruolo: era presente, armato di una mazza, e concorreva ai fatti in chiave di rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, anche con riguardo alle concrete modalità minatorie realizzate per mezzo di armi visibilmente detenute dai coindagati.
Sul terzo motivo la Corte richiama la disciplina dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. Nel caso concreto tale presunzione non risulta attenuata, poiché i fatti sono recenti, si innestano su condotte precedenti e successive e il giudizio sulla personalità è avvalorato da precedenti per condanne per reati violenti e specifici, oltre che da periodi di detenzione che non hanno attenuato la proclività a delinquere. È pertanto corretta la conclusione del Tribunale, che ha escluso l’acquisizione di elementi idonei a smentire la presunzione e ha confermato l’adeguatezza della sola custodia in carcere.
In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La cancelleria è delegata agli adempimenti indicati in dispositivo.
Nota della Redazione
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