Revoca della messa alla prova prima dell’avvio del programma (Cass. pen. Sez. VI n. 9267 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contraddittorio camerale partecipato prescritto dall’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. è funzionalizzato al confronto tra le parti sulle condizioni ostative alla prosecuzione del programma di messa alla prova. Esso presuppone che al programma si sia già cominciato a dare esecuzione. Prima dell’avvio del programma non si configura alcuna revoca, ma una rivalutazione delle condizioni di ammissione, che il giudice può compiere anche senza previa udienza camerale. Non è pertanto ravvisabile la nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 12 novembre 2024, revocava l’ordinanza con cui il ricorrente era stato ammesso alla messa alla prova, pronunciata all’esito dell’udienza predibattimentale.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. e la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio. Il giudice avrebbe revocato l’ammissione senza previa interlocuzione con le parti e senza disporre udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il provvedimento sarebbe intervenuto «a sorpresa», all’esito di un rinvio disposto al solo fine di acquisire dall’UEPE informazioni sul programma.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nella ricostruzione dei fatti, l’UEPE non aveva potuto predisporre alcun programma perché l’imputato era detenuto, essendo stato nel frattempo attinto da misura cautelare custodiale in relazione ad altro procedimento penale.
Da tale elemento fattuale la Corte desume che non si versa in presenza di una revoca della messa alla prova — che doveva ancora iniziare — bensì della rivalutazione, da parte del giudice, delle condizioni per l’ammissione alla stessa, come reso evidente dal tenore testuale del provvedimento impugnato.
Ne discende l’irrilevanza del richiamo all’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. La norma, nel richiedere il contraddittorio tra le parti da realizzare in un’udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., funzionalizza tale confronto alla verifica delle condizioni ostative alla prosecuzione del programma, al quale dunque deve essersi cominciato a dare esecuzione. Il presupposto applicativo della disposizione è quindi l’avvio dell’esecuzione del programma, che nella specie non si era verificato.
La Corte osserva altresì, prescindendo dall’inerzia dell’UEPE che aveva determinato plurimi rinvii, che il provvedimento non avrebbe potuto in ogni caso qualificarsi come «a sorpresa». Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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