Onere della prova dell’agevolazione ICI su terreni agricoli (Cass. civ. Sez. V n. 114 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, con disciplina estensibile all’IMU e alla TASI, l’agevolazione per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997 è subordinata a due requisiti distinti. Il requisito soggettivo, dato dalla qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, si desume dall’iscrizione negli appositi elenchi di cui all’art. 11 della legge n. 9 del 1963; la conduzione effettiva dei terreni, invece, costituisce requisito oggettivo che il contribuente deve provare in via autonoma. È affetta da motivazione contraddittoria, e viola il minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., la sentenza che annulli gli avvisi di accertamento sul presupposto della sola inadeguatezza probatoria dell’ente impositore, dopo aver però riconosciuto che neppure il contribuente ha dimostrato l’utilizzo agricolo.
Il Fatto
Un Comune emette cinque avvisi di accertamento nei confronti del titolare di un’impresa agricola individuale per l’omesso pagamento dell’IMU relativa agli anni 2013-2015 e della TASI 2014 e 2015. Il contribuente impugna gli atti rivendicando l’agevolazione prevista per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo-pastorale, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992.
La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso e la Commissione tributaria regionale conferma, rilevando l’assenza di elementi certi per disconoscere la coltivazione e ritenendo irrilevante il sopralluogo del 2017, perché non dimostrativo della situazione negli anni d’imposta. Compensa integralmente le spese, osservando che nemmeno il contribuente aveva provato l’utilizzo agricolo su basi inconfutabili. Il Comune ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sul requisito oggettivo e sul relativo riparto dell’onere probatorio. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’agevolazione è subordinata alla compresenza del requisito soggettivo e della conduzione effettiva dei terreni: mentre l’iscrizione negli elenchi prova anche il carattere principale dell’attività, la conduzione diretta va dimostrata in via autonoma dal contribuente (Cass., Sez. V, n. 19130/2016; Cass., Sez. V, n. 10284/2019).
La ratio della norma è incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico fiscale di chi trae dal lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito, come già chiarito dalla Corte cost., ordinanza n. 87/2005 e dalla ordinanza n. 336/2003. I presupposti del regime agevolato sono quattro: iscrizione agli elenchi, assoggettamento agli obblighi assicurativi, possesso e conduzione diretta di terreni, carattere principale di tale attività.
La sentenza impugnata ha invertito tale riparto, ritenendo che spettasse al Comune provare l’insussistenza dei requisiti. Le ragioni addotte per svalutare la documentazione fotografica dell’ente muovono tutte dal presupposto che lo stesso non avesse dimostrato la mancanza del requisito oggettivo. Ma la stessa sentenza, ai fini della compensazione delle spese, afferma che neppure il contribuente ha provato l’utilizzo agricolo: da qui la contraddittorietà e l’ondivaghezza del ragionamento, che non consente di comprendere le ragioni dell’annullamento degli atti.
È violato il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che risulta leso quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U, n. 8053/2014; Cass., Sez. I, n. 7090/2022). La sentenza non ha richiamato, neppure per relationem, le ragioni dei giudici di primo grado.
Quanto ai dati del fascicolo aziendale ex art. 9 d.P.R. n. 503 del 1999, essi sono utilizzabili nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma il giudice di merito deve verificarne sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza ai fini della prova nel giudizio (Cass., Sez. V, n. 3474/2024). Il Collegio esclude poi che l’oggetto del giudizio di appello fosse limitato alle censure dell’appellante: nel processo tributario il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. opera sul piano della prova e non restringe il thema decidendum se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cass., Sez. V, n. 22616/2024; Cass., Sez. V, n. 7127/2019). Il ricorso è quindi accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.