L’istanza di accertamento con adesione non sospende il termine per impugnare l’atto di irrogazione di sanzioni autonomo (Cass. civ. Sez. 5 n. 8481 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, il procedimento per la loro irrogazione è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi ed è regolato esclusivamente dagli artt. 16-18 del d.lgs. n. 472/1997. Ne consegue che l’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218/1997 non trova applicazione con riferimento all’atto di irrogazione delle sanzioni, ancorché emesso in relazione a una violazione connessa all’avviso di accertamento, sicché l’eventuale presentazione dell’istanza non determina la sospensione dei termini per l’impugnazione prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La sospensione dei termini di impugnazione opera solo in presenza di un nesso di pregiudizialità necessaria tra debito d’imposta e illecito tributario, da accertarsi in concreto, che ricorre esclusivamente quando la condotta violata sia strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria (violazioni sostanziali), non anche quando la violazione sia meramente formale, come quella dell’obbligo di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del d.l. n. 167/1990.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ai contribuenti un atto di contestazione e successivi atti di irrogazione delle sanzioni per la mancata indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 di partecipazioni societarie estere e di un immobile all’estero, applicando la sanzione del tre per cento sulle partecipazioni non dichiarate. I contribuenti impugnavano gli atti, ma la Commissione Provinciale di Torino dichiarava i ricorsi inammissibili per tardività.
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in riforma, dichiarava ammissibili i ricorsi ritenendo che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione avesse determinato la sospensione dei termini per impugnare, nel merito accogliendo parzialmente le doglianze sulla base imponibile della sanzione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, mentre i contribuenti resistevano con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il contrasto giurisprudenziale in materia. Da un lato, un orientamento più recente afferma la piena autonomia del procedimento sanzionatorio, dall’altro una pronuncia del 2015 ha riconosciuto l’effetto sospensivo dell’istanza di adesione anche per l’atto di irrogazione quando la violazione è di tipo sostanziale. La Suprema Corte chiarisce che la regola dell’autonomia dei procedimenti è diritto consolidato e che l’accertamento con adesione è previsto esclusivamente per gli avvisi di accertamento e di rettifica, non anche per gli atti di irrogazione delle sanzioni, a loro volta regolati dalle specifiche disposizioni del d.lgs. n. 472/1997.
La Corte precisa che il principio affermato nella sentenza n. 18377/2015 non può essere esteso in via generalizzata, perché in quel caso l’istanza era stata presentata anche con riferimento all’atto di contestazione e riguardava una violazione di tipo sostanziale. La possibilità di applicare la sospensione richiede un nesso di pregiudizialità tra il debito d’imposta e l’illecito, che deve essere valutato in concreto e sussiste solo quando la condotta sia direttamente strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria.
Nel caso di specie, l’avviso di accertamento recuperava una maggiore Irpef per indebita detrazione della ritenuta estera, mentre gli atti impugnati sanzionavano l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività finanziarie all’estero, finalizzata al monitoraggio fiscale dei trasferimenti e non all’accertamento di un maggior tributo. La Corte esclude pertanto la sussistenza del nesso di pregiudizialità, dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario per tardività e assorbendo le ulteriori censure. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile per effetto della pronuncia sul ricorso principale.
Nota della Redazione
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