Convenzione urbanistica e ius superveniens IMU: vincolo sull’aliquota agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 117 del 04.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pattuizione, contenuta in una convenzione urbanistica, di applicare agli immobili ivi considerati l’aliquota «nella misura minima stabilita dalla normativa statale vigente in materia» va riletta alla luce dello ius superveniens e conserva la propria vincolatività anche dopo l’entrata in vigore dell’IMU. Poiché l’art. 13, comma 9, del d.l. n. 201/2011 consente ai Comuni di ridurre l’aliquota fino allo 0,4% per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, l’ente impositore è tenuto, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede, a rispettare l’obbligazione assunta. Nel processo tributario, qualora l’atto impositivo sia inficiato da vizi sostanziali e non formali, il giudice non può limitarsi ad annullarlo, ma deve riliquidare la pretesa entro i limiti del petitum, anche applicando il coefficiente moltiplicatore previsto dall’art. 13, comma 4, del d.l. n. 201/2011.

Il Fatto

Un Comune aveva stipulato con una società immobiliare, con rogito notarile dell’8 luglio 2009, una convenzione urbanistica relativa alla cessione in proprietà di aree PEEP. A fronte dell’impegno della società a concedere in locazione gli alloggi a canoni agevolati, il Comune si obbligava ad applicare agli immobili un’aliquota agevolata, individuata «nella misura minima stabilita dalla normativa statale vigente in materia».

Per l’anno 2013 il Comune notificava un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU, applicando l’aliquota dello 0,48% deliberata nel settembre 2013. La società impugnava. La C.T.P. di Torino accoglieva parzialmente il ricorso; la C.T.R. Piemonte, in riforma, accoglieva l’appello principale della contribuente, rigettava l’appello incidentale del Comune e annullava l’atto. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sull’appello incidentale per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato. Dal dispositivo risulta che il giudice di secondo grado si era espressamente pronunciato sull’appello incidentale, rigettandolo. La carenza di motivazione, in ogni caso, non era stata oggetto di specifica censura: l’omessa pronuncia integra un difetto di attività del giudice, distinto dal vizio di motivazione, che presuppone una decisione resa senza adeguata giustificazione.

Il secondo motivo è fondato. Il processo tributario è di «impugnazione-merito» e tende all’accertamento sostanziale del rapporto. Solo di fronte a vizi formali così gravi da impedire l’individuazione dei presupposti impositivi il giudizio può concludersi con la semplice invalidazione dell’atto. Altrimenti il giudice, ravvisata l’infondatezza parziale della pretesa, deve quantificarla entro i limiti del petitum, avvalendosi dei poteri istruttori dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992. Nella specie, il giudice di appello avrebbe dovuto riliquidare l’imposta applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 13, comma 4, del d.l. n. 201/2011.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricostruisce la questione dello ius superveniens: l’IMU ha sostituito l’ICI per l’identità del presupposto impositivo. La pattuizione relativa all’aliquota minima va quindi reinterpretata alla luce dell’art. 13, commi 6 e 9, del d.l. n. 201/2011, che consente ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES e per gli immobili locati.

Poiché la convenzione restava vincolante fino alla scadenza del 7 luglio 2029, il Comune era tenuto a rispettare l’impegno assunto, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000. Non rileva la successiva riduzione dei trasferimenti statali. Il giudice di appello ha dunque correttamente disapplicato, ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, la deliberazione consiliare del 2013 e annullato l’avviso di accertamento. Il ricorso è accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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