Rimborso Irpef e legittimazione del sostituito alla richiesta diretta (Cass. civ. Sez. 5 n. 4127 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione le cui censure non si confrontino con la fattispecie concreta oggetto del giudizio ovvero risultino tra loro incompatibili. In particolare, è incompatibile la censura con cui l’Amministrazione finanziaria afferma che il contribuente svolgesse attività d’impresa o di lavoro autonomo e, contestualmente, deduce che il rimborso non sarebbe dovuto perché l’imposta sarebbe stata versata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. Il sostituito è, comunque, legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario.
Il Fatto
Il contribuente presentava istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposte sui redditi per gli anni 1991 e 1992, ritenute indebitamente versate ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, il contribuente impugnava il diniego tacito dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con tre motivi e il contribuente rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il ricorso è complessivamente inammissibile. Il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva l’esclusione del contribuente, in quanto soggetto economico titolare di partita IVA, dai soggetti beneficiari dell’agevolazione e l’impossibilità di rimborso dell’IVA per il principio di neutralità fiscale, non si confronta con la fattispecie concreta: l’istanza di rimborso, infatti, non riguardava gli importi versati per il pagamento dell’IVA.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso risultano, invece, tra loro incompatibili. Con il secondo motivo, la ricorrente sosteneva che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente riconosciuto l’agevolazione al contribuente, titolare di partita IVA, senza considerare un’interpretazione estensiva del concetto di attività d’impresa che ricomprendesse anche i lavoratori autonomi. Con il terzo motivo, l’Agenzia deduceva l’erroneità della decisione che aveva riconosciuto il rimborso, nonostante il contribuente non avesse versato direttamente l’imposta, avendo assolto ai propri obblighi tramite il datore di lavoro quale sostituto d’imposta.
Secondo la Corte, la censura contenuta nel terzo motivo è evidentemente incompatibile con l’assunto che il contribuente fosse un imprenditore o un lavoratore autonomo, in quanto presuppone una diversa qualificazione soggettiva dello stesso. Tale ultima doglianza è, comunque, infondata: questa Corte, con orientamento consolidato, ha riconosciuto la legittimazione del sostituito a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario.
La Corte dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso, senza pronuncia sulle spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva, e non applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
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Nota della Redazione
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