Royalties e valore in dogana: rileva la clausola risolutiva per inadempimento (Cass. civ. Sez. V n. 1770 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del valore in dogana, i diritti di licenza versati dal compratore a un terzo licenziante integrano il valore di transazione ai sensi degli artt. 70 e 71 del Reg. UE n. 952/2013 e dell’art. 136, par. 4, del Reg. UE n. 2015/2447, anche quando la condizione di vendita non sia espressa, potendo essa risultare in via implicita. Rileva, in particolare, la clausola che, in caso di mancato pagamento delle royalties, attribuisca al licenziante il potere di risolvere il contratto, così impedendo al fornitore di vendere o all’importatore di acquistare le merci. Il giudice di merito non può limitarsi a una lettura frazionata delle singole pattuizioni contrattuali, ma deve procedere a un’esame complessivo e unitario del contratto di licenza, secondo un’indagine necessariamente casistica, tenendo conto degli indicatori del controllo elaborati dal TAXUD/800/2002 e dal TAXUD/B4/2016.

Il Fatto

La società importatrice e il suo rappresentante indiretto hanno impugnato separatamente avvisi di accertamento e i conseguenti atti sanzionatori con cui l’amministrazione doganale aveva rideterminato diritti doganali e IVA, contestando la mancata inclusione dei diritti di licenza nel valore delle importazioni di occhiali e parti di occhiali effettuate nel 2018.

La CTP di Treviso ha accolto solo parzialmente i ricorsi, confermando la ripresa relativa alle royalties e accogliendo il rilievo sull’IVA all’importazione assolta mediante reverse charge. La CGT di secondo grado del Veneto, riuniti i gravami, ha respinto l’appello dell’amministrazione e accolto gli appelli incidentali delle società, dichiarando illegittimi gli atti impositivi. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Rigettati il primo e il secondo motivo, la Cassazione si concentra sugli artt. 70 e 71 del CDU, che ancorano il valore in dogana al prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprensivo dei pagamenti effettuati come condizione della vendita. L’art. 136, par. 4, del Regolamento di esecuzione individua tre ipotesi alternative, tra cui quella in cui le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questi acquistate senza il versamento dei diritti di licenza al licenziante.

La Corte sottolinea come, nello scenario a tre parti, la nuova disciplina consenta di includere le royalties anche in assenza di collegamento tra venditore e licenziante, a differenza di quanto prevedevano gli artt. 157 e 160 DAC sotto la vigenza del CDC. La mancata previsione espressa della condizione non esclude di per sé l’integrazione del valore in dogana: la condizione può essere implicita e ricorre quando, in caso di inadempimento, il fornitore non possa più vendere o l’importatore non possa più acquistare la merce.

Quanto al primo motivo, la Corte conferma l’orientamento secondo cui sono inammissibili per difetto di interesse le censure avverse a ragionamenti costituenti obiter dictum. Sul secondo, la doglianza sulla violazione di legge tende in realtà a una rivalutazione del fatto, mentre il vizio assoluto di motivazione va circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, restando la motivazione idonea a esplicitare le ragioni della decisione.

Il terzo motivo è invece fondato. La motivazione degli atti tributari esige l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, senza necessità di argomentazioni giuridiche o valutazioni critiche. Deve tenersi distinto il profilo della motivazione dell’atto, requisito formale di validità, da quello della prova della pretesa, che si svolge nel giudizio. Né rileva il divieto di nuove eccezioni in appello, poiché le mere argomentazioni difensive non ne costituiscono una.

Infine, i motivi quarto e quinto sono accolti: la CGT ha svalutato le clausole contrattuali sul marchio Diesel, riducendole a un mero controllo di qualità, senza un’analisi unitaria. La clausola risolutiva per mancato pagamento delle royalties, espressamente indicata dal Commentario 25.1 OMD, era stata pretermessa e può rilevare ai sensi dell’art. 136, par. 4, lett. c). La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia.

Nota della Redazione

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